
Il credito d’imposta ZES Unica 2026 rappresenta una delle principali agevolazioni fiscali per le imprese che intendono effettuare investimenti produttivi in aree agevolate. Per il 2026, la misura è stata rifinanziata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha esteso il beneficio anche agli anni 2027 e 2028 e ha fissato, per il solo 2026, una dotazione complessiva pari a 2,3 miliardi di euro. L’impianto originario resta quello previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, mentre sul piano attuativo continua a rilevare il decreto interministeriale 17 maggio 2024, espressamente richiamato dalla disciplina vigente.
Per l’anno 2026 il credito è commisurato agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto di investimento. Restano esclusi i progetti di importo complessivo inferiore a 200.000 euro. Si tratta, quindi, di una misura pensata per investimenti strutturati, collegati a un vero progetto di sviluppo aziendale, e non per acquisti sporadici o di modesta entità.
Dal punto di vista operativo, il calendario è già definito. Le imprese interessate devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una prima comunicazione dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, indicando sia le spese già sostenute dal 1° gennaio 2026, sia quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre 2026. A pena di decadenza, chi presenta la comunicazione originaria dovrà poi inviare una comunicazione integrativa dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, attestando gli investimenti effettivamente realizzati.
In questo articolo troverete, inoltre, una scheda pdf riassuntiva dell’agevolazione utile anche da condividere ai clienti di studio o all’interno della propria impresa e un foglio excel totalmente gratuito che permette il calcolo del beneficio spettante in maniera rapida e automatica.
Il quadro normativo del credito d’imposta ZES Unica 2026
Come già detto il riferimento normativo principale è l’articolo 16 del DL n. 124/2023, che ha istituito il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. A questa disciplina si è aggiunta la legge n. 199/2025, articolo 1, commi 438-443, che ha disciplinato la nuova annualità 2026, fissando le nuove finestre temporali, la dotazione finanziaria e il meccanismo di determinazione della quota effettivamente fruibile. La scheda dell’Agenzia delle Entrate dedicata al 2026 conferma espressamente che il beneficio continua a essere gestito sulla base del decreto attuativo del 17 maggio 2024 e dei nuovi modelli approvati con il provvedimento del 30 gennaio 2026.
La disciplina 2026 non azzera la prassi precedente, ma ne conserva l’ossatura. In altri termini, molte indicazioni già rese dall’Agenzia nelle FAQ e nei chiarimenti relativi alle annualità 2024 e 2025 restano utili anche nel 2026, purché lette in modo coerente con il nuovo calendario e con le nuove finestre di trasmissione. È una continuità pratica che interessa soprattutto il momento di effettuazione dell’investimento, la documentazione, la compilazione dei modelli e la certificazione richiesta. Questa è un’inferenza basata sul fatto che la disciplina 2026 rinvia ancora al medesimo decreto attuativo del 17 maggio 2024.
Credito di imposta ZES Unica 2026: A chi spetta il bonus?
Il beneficio spetta alle imprese che effettuano investimenti agevolabili destinati a strutture produttive ubicate nelle aree ammesse dalla disciplina richiamata dall’articolo 16 del DL n. 124/2023 e dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare delle regole in materia di aiuti a finalità regionale.
Non tutte le imprese possono però accedere al credito. L’Agenzia delle Entrate ricorda che sono esclusi i soggetti operanti nei settori espressamente non ammessi, tra cui industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e relative infrastrutture, banda larga, nonché i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono inoltre escluse le imprese in stato di liquidazione o scioglimento e le imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento GBER. Per la misura “ordinaria” non rientrano poi i soggetti operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura, per i quali esiste una disciplina separata.
Credito di imposta ZES Unica 2026: Quali investimenti sono agevolabili?
Il credito d’imposta ZES Unica 2026 riguarda investimenti che rientrano in un progetto di investimento iniziale, secondo le definizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014. In concreto, ciò significa che l’investimento deve essere riconducibile all’avvio di una nuova struttura produttiva, all’ampliamento di una struttura esistente, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo. Non basta quindi l’acquisto isolato di un bene, se manca il collegamento a un progetto iniziale coerente con la disciplina europea sugli aiuti regionali.
Sono agevolabili l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, oltre all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività. La componente immobiliare, tuttavia, non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. È una soglia da presidiare con particolare attenzione in fase di pianificazione, soprattutto nei progetti “misti”, nei quali convivono beni mobili e immobili.
Ecco una scheda riassuntiva dell’agevolazione in pdf:
Quanto spetta e come si determina il credito effettivamente utilizzabile
Uno degli aspetti più delicati della misura riguarda la distinzione tra intensità teorica dell’aiuto e credito effettivamente fruibile. L’intensità massima dipende dall’area interessata e dalla dimensione dell’impresa, nel rispetto del Regolamento GBER e della Carta degli aiuti regionali. Tuttavia, il credito concretamente utilizzabile non coincide automaticamente con quello teoricamente maturato, perché la legge 2026 prevede un meccanismo di riparto basato sulle comunicazioni integrative validamente presentate e sul limite complessivo di spesa disponibile.
In pratica, dopo la fase integrativa, l’Agenzia delle Entrate determina la percentuale del credito fruibile da applicare all’importo richiesto. Per questa ragione, nella valutazione di convenienza economica dell’investimento occorre sempre distinguere tra credito astrattamente maturabile e credito effettivamente utilizzabile in compensazione. È un passaggio tecnico, ma fondamentale nella costruzione del business plan e nella corretta gestione delle aspettative dell’impresa.
Il calcolo del credito di imposta non è così intuitivo, quindi abbiamo elaborato un foglio excel gratuito che permette di calcolare il credito potenzialmente spettante in maniera automatica.
Il funzionamento è molto semplice, per procedere al calcolo occorre compilare i campi evidenziati in azzurro.
L’unica accortezza che occorre osservare è quella di inserire eventuali investimenti in acquisto e/o ristrutturazione di immobile e/o terreni solo nella prima riga della tabella.
Qualora ci fossero più investimenti relativi a questa voce vanno inseriti come un’unica voce aggregata nella prima riga.
Ti consiglio di leggere anche il nostro articolo su come redigere un buon Business Plan con guida e modello Excel.
Credito d’imposta ZES Unica 2026: Le scadenze della domanda ZES Unica 2026
Per il 2026 la procedura si articola in due momenti. Il primo è la comunicazione originaria, da trasmettere tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, con indicazione delle spese già sostenute e di quelle programmate entro il 31 dicembre 2026. Il secondo è la comunicazione integrativa, da trasmettere dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione. L’importo esposto in sede integrativa non potrà superare quello indicato nella comunicazione originaria.
Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 322/1998, utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia. La stessa Agenzia precisa inoltre che, in caso di scarto dell’intero file per errori gravi, non è possibile andare oltre il termine finale di presentazione. Anche questo è un aspetto da non sottovalutare in sede di istruttoria.
Documentazione, certificazione e tenuta del fascicolo
La pratica ZES Unica 2026 non si esaurisce nella compilazione del modello. Il punto centrale è la tenuta documentale dell’intero progetto di investimento. La normativa richiede infatti che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa risultino da una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo quanto previsto dal decreto attuativo del 17 maggio 2024.
Questo comporta, in concreto, la necessità di predisporre un fascicolo ordinato e coerente: preventivi, contratti, ordini, fatture elettroniche, prove di pagamento, eventuali atti di acquisto immobiliare, documenti di leasing, imputazione contabile delle spese e verifica della natura “iniziale” del progetto. Senza una ricostruzione completa e coerente, la criticità non è soltanto il rigetto della comunicazione integrativa, ma anche l’eventuale contestazione successiva in sede di controllo.
Come si utilizza il credito
Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, con presentazione del modello attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La scheda dell’Agenzia dedicata alla fruizione del credito conferma che il codice tributo da utilizzare è il 7034 e distingue i tempi di utilizzo a seconda che gli investimenti siano documentati da fatture elettroniche o riguardino casistiche, come la locazione finanziaria, che richiedono una verifica documentale ulteriore.
Il credito deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive fino a completo utilizzo. Anche questo è un punto che emerge chiaramente sia dalla disciplina di fruizione sia dalle FAQ dell’Agenzia.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate più utili in pratica
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate dedicate al credito ZES Unica, pur essendo state pubblicate con riferimento alle prime annualità della misura, restano molto utili anche per il 2026 nella parte in cui chiariscono il funzionamento tecnico dell’agevolazione e i profili rimasti invariati.
L’elemento più importante riguarda il momento di effettuazione dell’investimento: l’Agenzia ha chiarito che bisogna fare riferimento agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, e non a una semplice logica di ordine o prenotazione della spesa. In altri termini, il principio non è “impegno assunto”, ma “investimento fiscalmente effettuato”. Per il 2025 il termine finale era il 15 novembre; per il 2026 il termine diventa il 31 dicembre 2026, ma la logica fiscale sul momento di effettuazione resta la stessa. Quest’ultima è un’inferenza coerente con la continuità della disciplina attuativa.
La conseguenza pratica è molto rilevante: ordini effettuati e acconti pagati non bastano Si tratta di un chiarimento decisivo per evitare errori nella costruzione del cronoprogramma di spesa. Proprio su questo punto si sofferma anche l’analisi pubblicata da Finanza & Fisco, che collega la tenuta del credito alla corretta lettura del termine finale di realizzazione dell’investimento.
Un’altra FAQ molto utile riguarda le fatture. L’Agenzia ha chiarito che il decreto attuativo non prevede una specifica dicitura obbligatoria da inserire in fattura per beneficiare del credito ZES Unica. Ciò non significa, però, che la documentazione possa essere gestita in modo approssimativo: nella comunicazione e nella comunicazione integrativa vanno comunque indicati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute tramite SDI, secondo le istruzioni approvate dall’Agenzia.
Sempre dalle FAQ emerge un altro principio operativo spesso trascurato: non è previsto un termine finale di utilizzo del credito, fermo restando che il credito non può essere usato prima della realizzazione dell’investimento agevolabile. Resta invece fermo l’obbligo di indicarlo nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riconoscimento e in quelle successive fino a completo utilizzo. È un chiarimento importante, perché distingue il tema del momento di maturazione del credito da quello della sua successiva compensazione.
Le FAQ dell’Agenzia chiariscono anche che una stessa impresa può indicare più di un progetto di investimento iniziale, fermo restando il limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Questo aspetto interessa soprattutto i gruppi e le imprese con più strutture produttive o con programmi di investimento articolati su linee diverse, purché ogni intervento sia riconducibile a un progetto iniziale autonomo e coerente con la disciplina europea.
Credito d’imposta ZES Unica 2026: I chiarimenti interpretativi più utili emersi nel 2025
Accanto alle FAQ, meritano attenzione anche alcuni chiarimenti interpretativi del 2025:
Il primo riguarda la dimensione d’impresa ai fini dell’intensità dell’aiuto. La risposta a interpello n. 168/2025 ha chiarito che il requisito dimensionale va verificato con riferimento al momento della comunicazione integrativa e non a quello della comunicazione originaria. In termini pratici, se nel frattempo l’impresa cambia dimensione, sarà la situazione esistente al momento dell’integrativa a rilevare ai fini del calcolo dell’intensità applicabile.
Il secondo chiarimento riguarda i cosiddetti investimenti misti, cioè i progetti che combinano beni mobili e immobili. La risposta n. 183/2025 ha ribadito che la componente immobiliare agevolabile non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell’investimento agevolato. L’analisi di Finanza & Fisco evidenzia correttamente che, in questa logica, un progetto esclusivamente immobiliare non supera il test richiesto dalla disciplina. Anche se il caso era riferito al 2025, il criterio interpretativo resta estremamente utile per il 2026, perché la regola sulla soglia del 50 per cento è rimasta immutata.
Credito d’imposta ZES Unica 2026: Conclusioni
Il credito d’imposta ZES Unica 2026 è una misura di grande interesse per le imprese che intendono investire in modo strutturato, ma richiede una gestione rigorosa. La finestra di presentazione della comunicazione originaria, il sistema della comunicazione integrativa, il meccanismo di riparto del credito, la certificazione del revisore e i chiarimenti emersi dalle FAQ e dagli interpelli rendono indispensabile una valutazione preventiva seria, soprattutto quando il progetto coinvolge investimenti misti e operazioni immobiliari.
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