
La comunicazione di completamento 4.0 slitta al 15 settembre 2026: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha spostato in avanti il termine per gli investimenti in beni strumentali. Sei settimane in più per chiudere una procedura che, se non perfezionata, blocca l’utilizzo in compensazione di un credito già maturato. E una novità che riapre i giochi per le imprese rimaste in lista d’attesa.
In sintesi: cosa devi sapere in 60 secondi
- Il decreto direttoriale MIMIT del 31 luglio 2026 proroga al 15 settembre 2026 il termine per la comunicazione di completamento 4.0 relativa agli investimenti in beni strumentali materiali.
- La scadenza precedente era il 31 luglio 2026, fissata dal decreto direttoriale del 28 gennaio 2026.
- La proroga vale sia per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, sia — in deroga — per quelli ultimati entro il 31 dicembre 2025 per i quali la comunicazione non è stata inviata entro il 31 marzo 2026.
- Novità rilevante: le imprese finora in lista d’attesa per esaurimento del plafond riceveranno dal GSE la comunicazione di nuova disponibilità delle risorse e potranno inviare conferma e completamento entro la stessa data del 15 settembre.
- L’invio avviene esclusivamente tramite la piattaforma telematica del GSE, sezione “Transizione 4.0”, accessibile dall’Area Clienti.
- La proroga riguarda solo l’adempimento comunicativo: la data entro cui l’investimento doveva essere materialmente ultimato resta il 30 giugno 2026.
1. Comunicazione di completamento 4.0: cosa prevede il decreto del 31 luglio 2026
Il provvedimento interviene, per la terza volta, sul decreto direttoriale del 15 maggio 2025 — il testo che disciplina la procedura operativa del credito d’imposta 4.0 nella versione “contingentata” introdotta dalla legge di bilancio 2025.
Le modifiche sono due e vanno lette insieme.
Prima modifica — sostituzione dell’art. 2, comma 4. Il termine per la trasmissione del modello di comunicazione al completamento degli investimenti viene riarticolato così: 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026. È qui che si consuma lo slittamento vero e proprio: la data del 31 luglio 2026, introdotta pochi mesi prima, viene sostituita.
Seconda modifica — integrazione dell’art. 2, comma 9. Viene aggiunta una previsione di chiusura secondo cui, ai fini del perfezionamento della procedura di fruizione, l’impresa può inviare i modelli di comunicazione previsti dai commi 3 e 4 entro il 15 settembre 2026 anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, in deroga al termine ordinario del comma 4.
È una differenza tecnica che vale la pena mettere a fuoco, perché genera confusione nelle prime letture. Formalmente il termine “ordinario” per gli investimenti chiusi nel 2025 resta il 31 marzo 2026. Sostanzialmente, però, la deroga del comma 9 apre a chiunque non abbia perfezionato la procedura una finestra che scade il 15 settembre. Il MIMIT lo ha confermato anche nel comunicato di accompagnamento: la proroga riguarda tanto gli investimenti ultimati nel corso del 2025 quanto quelli completati entro il 30 giugno 2026.
Nota operativa. Se il tuo cliente ha completato l’investimento nel 2025 e ha già inviato regolarmente la comunicazione entro il 31 marzo, non deve fare nulla. La finestra di settembre serve a chi è rimasto indietro con la comunicazione di completamento 4.0 o a chi viene riammesso per scorrimento.
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2. Il quadro normativo: perché la comunicazione di completamento 4.0 è determinante
Per capire l’adempimento serve ricostruire la cornice, perché il 4.0 del 2025 non è il 4.0 degli anni precedenti.
2.1 La stretta della legge di bilancio 2025
L’art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024 ha riscritto le regole del credito d’imposta di cui all’art. 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, intervenendo su tre fronti:
- ha abrogato il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 (Allegato B della L. 232/2016) a decorrere dal 2025, lasciando in vita il solo beneficio sui beni materiali dell’Allegato A;
- ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, nonché a quelli ultimati entro il 30 giugno 2026 a condizione che, entro il 31 dicembre 2025, l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse stato pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- ha introdotto un limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro, con conseguente necessità di un meccanismo di prenotazione e di monitoraggio in tempo reale delle risorse.
È il terzo punto ad aver cambiato tutto. Da agevolazione automatica, il credito 4.0 è diventato un incentivo a sportello, in cui l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni determina chi entra nel plafond e chi resta fuori.
2.2 Le aliquote applicabili
Per gli investimenti in beni materiali 4.0 rientranti nel perimetro 2025 le misure sono rimaste quelle già note:
| Fascia di investimento | Aliquota del credito |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 20% |
| Oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro | 10% |
| Oltre 10 e fino a 20 milioni di euro | 5% |
Le aliquote si applicano per scaglioni sulle rispettive fasce di costo ammissibile, non sull’intero investimento.
2.3 Cosa resta fuori dalla nuova procedura
Non sono interessati dal meccanismo di prenotazione, e quindi neppure dalla scadenza di settembre:
- gli investimenti completati entro il 31 dicembre 2024;
- gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024 (ordine accettato e acconto del 20% versato entro tale data) ancorché ultimati nel 2025, per i quali continua ad applicarsi la disciplina del decreto direttoriale del 24 aprile 2024 con i modelli precedenti;
- i crediti di cui ai commi 1054-1056 della L. 178/2020, estranei al plafond.
La distinzione non è formale: sbagliare il binario significa usare il modello sbagliato, il codice tributo sbagliato e, con ogni probabilità, vedersi scartare l’F24.
3. La procedura in tre comunicazioni: dove si colloca il completamento
Il decreto del 15 maggio 2025, integrato dal decreto del 16 giugno 2025 che ha aperto la piattaforma, ha costruito un percorso a tre passaggi. Tutti sul portale GSE, tutti obbligatori, tutti in sequenza.
Passaggio 1 — Comunicazione preventiva. Serve a prenotare le risorse. Contiene i dati identificativi dell’impresa, la descrizione dei beni e la loro riconducibilità all’Allegato A, il costo previsto, la data prevista di ultimazione e di interconnessione. Il termine ultimo per l’invio è scaduto il 31 gennaio 2026.
Passaggio 2 — Comunicazione di conferma con acconto. Va trasmessa entro 30 giorni dalla preventiva e attesta l’avvenuto pagamento dell’acconto di almeno il 20%, documentato da fattura o contratto. È il passaggio che consolida la posizione dell’impresa nella graduatoria di assegnazione del plafond.
Passaggio 3 — Comunicazione di completamento 4.0. È l’adempimento oggi prorogato. Va inviata a investimento concluso e serve ad aggiornare i dati a consuntivo: costo effettivamente sostenuto, data di ultimazione, data di interconnessione, ammontare definitivo del credito.
Il punto che molti sottovalutano. Il credito effettivamente spendibile è pari al minore tra gli importi risultanti dalle comunicazioni della sequenza. Un consuntivo più alto del prenotato non aumenta il beneficio: l’eccedenza semplicemente non è coperta dal plafond. Un consuntivo più basso, invece, riduce il credito. È una asimmetria che va gestita a monte, in fase di preventiva, non a settembre.
4. Comunicazione di completamento 4.0: il calendario aggiornato delle scadenze
| Fattispecie | Termine per la comunicazione di completamento | Fonte |
|---|---|---|
| Investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 | 31 marzo 2026 (termine ordinario) | DD 28 gennaio 2026 |
| Investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 con procedura non perfezionata | 15 settembre 2026 (in deroga) | DD 31 luglio 2026, art. 2 c. 9 |
| Investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026 (prenotati nel 2025 con ordine accettato e acconto ≥ 20%) | 15 settembre 2026 | DD 31 luglio 2026, art. 2 c. 4 |
| Imprese riammesse per scorrimento delle risorse, incluse quelle con investimenti chiusi entro il 31 dicembre 2025 | 15 settembre 2026 per conferma e completamento | DD 31 luglio 2026 + comunicato MIMIT |
Da tenere presente: il 15 settembre 2026 cade di martedì, quindi non opera alcuno slittamento per festività o fine settimana. La finestra utile per lavorare le pratiche è agosto, mese in cui gli studi sono scoperti e le periferie tecniche — periti, fornitori, responsabili IT dell’azienda — sono difficilmente raggiungibili. Chi organizza il lavoro a fine agosto rischia di trovarsi senza le informazioni necessarie a compilare i campi tecnici del modello.
5. La novità più rilevante: lo scorrimento per le imprese in lista d’attesa
È l’aspetto che rende questo decreto qualcosa di più di una semplice proroga tecnica.
Il meccanismo a sportello ha prodotto, com’era prevedibile, una coda di imprese che avevano trasmesso regolarmente le comunicazioni ma che, al momento dell’istruttoria, sono rimaste prive di copertura finanziaria per esaurimento del plafond. Il MIMIT ha annunciato che nuove risorse rese disponibili consentiranno di finanziare anche investimenti finora scoperti.
Il percorso per queste imprese è il seguente:
- il GSE invia la comunicazione di nuova disponibilità dei fondi all’impresa interessata;
- si riaprono per essa i termini per trasmettere sia la comunicazione di conferma sia la comunicazione di completamento 4.0;
- entrambe vanno inviate entro il 15 settembre 2026.
Due avvertenze pratiche per gli studi.
Prima: la comunicazione del GSE viaggia sui canali dell’Area Clienti e sull’indirizzo PEC/e-mail associato all’utenza. Se la registrazione al portale è stata fatta a suo tempo dal fornitore del bene o da un consulente tecnico non più coinvolto, il messaggio rischia di finire in una casella che nessuno presidia. Vale la pena verificare adesso, in via preventiva, chi risulta intestatario delle utenze per i clienti in attesa.
Seconda: per queste imprese la finestra è oggettivamente stretta, perché comprime due adempimenti in un unico termine. Chi ha clienti in lista d’attesa dovrebbe preparare da subito la documentazione a supporto — fatture, perizia, evidenze dell’interconnessione — senza aspettare la comunicazione del Gestore.
6. Cosa succede se la comunicazione di completamento 4.0 non viene inviata
Qui la prassi ha fatto chiarezza su un punto a lungo controverso.
Con la risposta a interpello n. 40 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le comunicazioni al MIMIT non costituiscono adempimenti previsti a pena di decadenza: la loro omissione non fa perdere il diritto sostanziale al credito, che nasce dal possesso dei requisiti di legge. Sono però strumentali alla fruizione: la compensazione effettuata in loro assenza è considerata irregolare.
La conseguenza pratica è netta. Senza la comunicazione di completamento 4.0 trasmessa e trasferita dal GSE all’Agenzia:
- l’F24 con il credito 4.0 viene sospeso e poi scartato;
- le compensazioni già operate risultano prive di titolo e vanno gestite, a seconda del momento in cui sono avvenute, con riversamento e regolarizzazione tramite ravvedimento;
- il credito resta congelato fino al perfezionamento della procedura.
Detto altrimenti: il diritto non si perde, ma il denaro non si usa. Per un’impresa che ha già iscritto il credito a bilancio e lo ha considerato nella pianificazione finanziaria dell’esercizio, la differenza è puramente teorica.
C’è poi un profilo che merita attenzione in sede di redazione del bilancio: un credito la cui utilizzabilità è sospesa per mancato perfezionamento della procedura pone un tema di valutazione e di informativa in nota integrativa, soprattutto se l’importo è significativo rispetto al patrimonio.
7. Dopo il completamento: come si utilizza il credito
Trasmessa la comunicazione di completamento 4.0, il GSE trasferisce i dati all’Agenzia delle Entrate e si sblocca la compensazione.
Codici tributo. Per gli investimenti soggetti al meccanismo di prenotazione introdotto dalla L. 207/2024 si utilizza il codice 7077. Il codice 6936 resta riservato agli investimenti anteriori al 2025 e a quelli coperti dalla clausola di salvaguardia (ordine accettato e acconto ≥ 20% entro il 31 dicembre 2024).
Anno di riferimento. Nel campo “anno di riferimento” dell’F24 va indicato l’anno di completamento comunicato al MIMIT, in formato AAAA. Per un investimento ultimato nel primo semestre 2026 si indica quindi 2026 — e si continua a indicare 2026 anche negli anni successivi, quando si fruisce della seconda e della terza quota. È uno degli errori di compilazione più frequenti e produce lo scarto della delega.
Ripartizione. Il credito si utilizza in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di interconnessione. Per un investimento completato entro il 30 giugno 2026 con interconnessione e perizia in essere, la prima quota è riferibile al 2026, la seconda al 2027, la terza al 2028. La quota non utilizzata in un anno può essere riportata agli esercizi successivi.
Vincoli generali alla compensazione. Restano applicabili i limiti ordinari, tra cui il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a 100.000 euro.
8. Checklist prima di trasmettere la comunicazione di completamento 4.0
Prima di aprire il portale, questi sono i controlli che conviene chiudere.
Sui requisiti sostanziali
- [ ] Il bene rientra effettivamente nell’Allegato A della L. 232/2016 (non è sufficiente che sia “tecnologicamente avanzato”: serve la riconducibilità a una delle voci).
- [ ] L’ordine risulta accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 e ne esiste evidenza documentale opponibile.
- [ ] L’acconto di almeno il 20% è stato pagato entro il 31 dicembre 2025, con fattura o contratto a supporto e riscontro del bonifico.
- [ ] L’investimento è stato ultimato entro il 30 giugno 2026 secondo i criteri dell’art. 109 del TUIR (consegna o spedizione, ovvero collaudo se contrattualmente previsto).
- [ ] L’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura è avvenuta e ne esiste evidenza tecnica.
Sulla documentazione
- [ ] Perizia tecnica asseverata o attestato di conformità per investimenti di costo unitario superiore a 300.000 euro; dichiarazione del legale rappresentante al di sotto della soglia.
- [ ] Certificazione contabile ove richiesta.
- [ ] Dicitura normativa nelle fatture e negli altri documenti di acquisto, con richiamo espresso alla disposizione agevolativa. È una verifica che va fatta bene: l’assenza del riferimento in fattura è tra i rilievi più ricorrenti in sede di controllo, ed è sanabile solo prima dell’inizio dell’attività ispettiva.
Sulla coerenza dei dati
- [ ] Gli importi del completamento sono allineati a quelli della preventiva e della conferma; ogni scostamento va motivato e documentato.
- [ ] Le date indicate (ultimazione, interconnessione) sono coerenti con la documentazione tecnica e contabile.
- [ ] È stato verificato il divieto di cumulo con il credito Transizione 5.0 sui medesimi costi.
- [ ] Il codice tributo che si intende utilizzare corrisponde al binario normativo corretto.
9. Cinque errori che si vedono più spesso
1. Confondere il termine di ultimazione dell’investimento con quello della comunicazione di completamento 4.0. La proroga sposta solo il secondo. Un bene consegnato a luglio 2026 resta fuori dal perimetro, per quanto la comunicazione si possa inviare a settembre.
2. Dare per scontata la copertura del plafond. Il sistema non restituisce una conferma automatica di capienza dopo l’invio della preventiva. Prima di iscrivere il credito in bilancio o di programmarne l’utilizzo, va verificato lo stato effettivo della pratica nell’Area Clienti GSE.
3. Indicare in F24 l’anno di compensazione anziché l’anno di completamento. Errore banale, delega scartata.
4. Compensare prima che il dato sia transitato dal GSE all’Agenzia. Il trasferimento delle informazioni non è istantaneo. Inviare la comunicazione il 15 settembre e compensare il 16 è una scommessa che di norma si perde.
5. Non presidiare le utenze del portale. Per le pratiche gestite tramite fornitore o tecnico esterno, l’impresa spesso non ha accesso diretto né visibilità sulle comunicazioni del Gestore. Con lo scorrimento delle risorse questo diventa un rischio concreto di perdita del beneficio.
10. Uno sguardo avanti: il 4.0 finisce, comincia l’iperammortamento
Questa proroga va letta per quello che è: la coda amministrativa di una misura chiusa.
Dal 1° gennaio 2026 il credito d’imposta Transizione 4.0 non è più attivo per i nuovi investimenti. L’art. 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha sostituito i crediti 4.0 e 5.0 con il ritorno alla maxi-deduzione degli ammortamenti, operativa per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con maggiorazione del costo fiscalmente rilevante fino al 180% e un meccanismo che non passa più dall’F24 ma dalla dichiarazione dei redditi.
Il cambio di paradigma è sostanziale: il credito d’imposta produceva liquidità immediata e prescindeva dalla capienza fiscale; la maxi-deduzione genera un risparmio diluito lungo il piano di ammortamento e presuppone un reddito imponibile da abbattere. Per molte imprese, a parità di investimento, cambia il momento e la certezza del beneficio.
Per gli studi significa gestire per almeno due anni due regimi in parallelo: la chiusura delle pratiche 4.0 e l’avvio delle comunicazioni sul nuovo iperammortamento.
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Domande frequenti sulla comunicazione di completamento 4.0
La proroga al 15 settembre 2026 riguarda anche gli investimenti completati nel 2025?
Sì. Il termine ordinario per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 resta il 31 marzo 2026, ma il decreto del 31 luglio 2026 ha introdotto una deroga espressa che consente di trasmettere i modelli entro il 15 settembre 2026 anche per queste fattispecie.
La proroga sposta anche il termine per completare materialmente l’investimento?
No. La data entro cui l’investimento doveva essere ultimato resta il 30 giugno 2026 per le operazioni prenotate nel 2025. Il differimento riguarda esclusivamente l’adempimento comunicativo.
Dove si invia la comunicazione di completamento 4.0?
Attraverso la piattaforma telematica per la gestione delle comunicazioni, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” dell’Area Clienti del sito del GSE. Non sono ammessi canali alternativi.
Cosa succede se non invio la comunicazione di completamento 4.0 entro il 15 settembre?
Il diritto sostanziale al credito non decade — l’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta n. 40/2026 — ma il credito non è utilizzabile in compensazione: gli F24 vengono scartati e le compensazioni eventualmente già effettuate risultano irregolari, con necessità di riversamento e regolarizzazione.
La mia impresa è in lista d’attesa: cosa devo fare?
Attendere la comunicazione del GSE sulla nuova disponibilità delle risorse e, una volta ricevuta, trasmettere entro il 15 settembre 2026 sia la conferma sia la comunicazione di completamento 4.0. Conviene predisporre in anticipo perizia, fatture ed evidenze dell’interconnessione, perché la finestra è ristretta.
Quale codice tributo si usa per compensare il credito 4.0 del 2025?
Il codice 7077, riservato agli investimenti che seguono le regole della legge n. 207/2024. Il codice 6936 resta destinato agli investimenti anteriori al 2025 e a quelli protetti dalla clausola di salvaguardia.
In quante quote si utilizza il credito?
In tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di interconnessione. La quota non utilizzata può essere riportata agli anni successivi.
Serve la perizia asseverata?
Sì, per gli investimenti di costo unitario superiore a 300.000 euro. Al di sotto della soglia è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante. In entrambi i casi occorre poter documentare le caratteristiche tecniche del bene e l’avvenuta interconnessione.
Il credito 4.0 esiste ancora per gli investimenti 2026?
No. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 la legge di bilancio 2026 ha sostituito il credito d’imposta con l’iperammortamento, sotto forma di maggiorazione del costo fiscalmente deducibile. Il 4.0 sopravvive solo in regime transitorio, per le operazioni prenotate entro il 2025.
Riferimenti normativi e di prassi
Normativa
- Art. 1, commi 1056-1058-ter, L. 178/2020
- Art. 1, comma 446, L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)
- Art. 6, D.L. 39/2024, convertito
- Allegato A, L. 232/2016
- Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)
Decreti direttoriali MIMIT
- 24 aprile 2024 — modelli di comunicazione (disciplina previgente)
- 15 maggio 2025 — nuovo modello per la prenotazione delle risorse
- 16 giugno 2025 — apertura della piattaforma
- 28 gennaio 2026 — proroga al 31 marzo 2026
- 31 luglio 2026 — proroga al 15 settembre 2026
Prassi
- Risoluzione AdE n. 41/E dell’11 giugno 2025 — istituzione del codice tributo 7077
- Risposta AdE n. 40 del 16 febbraio 2026 — natura non decadenziale delle comunicazioni
Link utili
- Decreto direttoriale 31 luglio 2026 (MIMIT)
- Comunicato MIMIT del 31 luglio 2026
- Scheda incentivo MIMIT — Credito d’imposta beni strumentali
- Area Clienti GSE
