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Compensi occasionali e Regime Forfettario

by Gianmario Andriani
Compensi occasionali 5%

Regime forfettario 5% e compensi da lavoro occasionale nell’anno precedente: incidono davvero?

Compensi occasionali e Regime Forfettario: Chi apre una nuova partita IVA e intende applicare il regime forfettario spesso punta anche all’aliquota agevolata del 5% (c.d. start-up) prevista per le nuove attività. La domanda che ci poniamo oggi è:

Ai fini dell’applicazione del 5% per il forfettario, rileva l’aver percepito nell’anno precedente compensi per lavoro occasionale?

In linea generale, i compensi da lavoro autonomo occasionale percepiti l’anno precedente non precludono, di per sé, l’aliquota agevolata del 5%.
Il punto vero, però, è capire quando quei compensi “occasionali” restano tali e quando, invece, possono far emergere profili di attività già esercitata o di mera prosecuzione.


1) Il 5% nel regime forfettario: a cosa è agganciata l’agevolazione

Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva è ordinariamente pari al 15%, mentre per le “nuove iniziative” la normativa prevede un trattamento agevolato (oggi comunemente noto come aliquota 5% per un periodo iniziale, in presenza dei requisiti). La condizione-chiave non è tanto “aver avuto redditi”, quanto aver già esercitato (o meno) un’attività economica in precedenza e se la nuova attività sia una mera prosecuzione di quella precedente.

Le condizioni sostanziali (quelle che interessano davvero nel nostro quesito) sono storicamente costruite su tre pilastri:

  • assenza di esercizio nei 3 anni precedenti di attività d’impresa/arte/professione;
  • assenza di mera prosecuzione di attività precedente svolta come dipendente o autonomo;
  • regole particolari se si prosegue attività di un altro soggetto (ad esempio subentro).
    Questa struttura si legge chiaramente nel testo della legge istitutiva del regime (comma dedicato all’avvio di nuove attività).

Nella prassi più recente, l’Agenzia delle Entrate continua a richiamare l’impianto e il concetto di “mera prosecuzione” come snodo interpretativo (si vedano, ad esempio, documenti di prassi in materia di condizioni e controlli).


2) Che cosa si intende per “lavoro occasionale” (e perché la qualificazione conta)

Quando si parla di “lavoro occasionale” nel linguaggio comune si rischia di mettere nello stesso calderone situazioni diverse. Nel quesito di solito ci si riferisce a prestazioni di lavoro autonomo svolte occasionalmente, pagate con ritenuta d’acconto (tipica “ricevuta per prestazione occasionale”).

Sul piano fiscale, la cornice tipica è quella dei redditi diversi: attività non professionale, non abituale, senza organizzazione di mezzi, senza vincolo di subordinazione. In questa direzione è molto chiaro anche un recente chiarimento dell’informazione ufficiale dell’Agenzia (FiscoOggi), che inquadra le attività di lavoro autonomo occasionale tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l) TUIR.

Ed è proprio qui la chiave: se il compenso è davvero reddito diverso da attività autonoma non abituale, allora non stiamo parlando di “esercizio di arte o professione” in senso proprio.


3) Risposta “di principio”: i compensi occasionali dell’anno prima NON bloccano il 5%

Se nell’anno precedente hai percepito compensi da lavoro autonomo occasionale (quindi redditi diversi) e nell’anno di apertura inizi una nuova attività in forfettario, la sola percezione di quei compensi non fa automaticamente venir meno il diritto all’agevolazione.


4) Quando l’occasionalità diventa un problema: i possibili rischi

Il fatto che i compensi occasionali “non precludano in generale” non significa che siano irrilevanti in assoluto.

In pratica, i rischi sono due:

4.1) Rischio n. 1 — “Occasionale” solo di nome: in realtà era attività abituale

Se le prestazioni dell’anno precedente, pur etichettate come occasionali, sono state ripetute, organizzate, continuative, magari con una clientela stretta di un professionista, può emergere la contestazione che l’attività fosse già esercitata (e quindi non “nuova”).

Bisogna essere sicuri che l’occasionalità sia effettiva (non solo formale) e che non ci siano elementi di continuità/organizzazione tali da farla “trasformare”, nella sostanza, in attività professionale.

Quindi, se il Fisco riqualifica quelle prestazioni come lavoro autonomo abituale, il tema non è più “ho preso un compenso”, ma “ho già svolto quell’attività”.

4.2) Rischio n. 2 — “Mera prosecuzione”: stessa attività, stesso mercato, continuità economica

Il secondo rischio è ancora più “subdolo”: anche se l’attività occasionale era davvero occasionale, se la nuova partita IVA finisce per essere una mera prosecuzione della precedente attività (dipendente o autonoma), l’agevolazione può non essere contemplata.

Quindi occorre verificare che la prestazione occasionale svolta l’anno prima non sia, di fatto, la stessa attività che ora si vorrebbe svolgere “a regime” in forfettario, perché in quel caso si entra nel terreno della prosecuzione.

La prassi dell’Agenzia, quando parla di “mera prosecuzione”, guarda spesso alla sostanza economica: stessa tipologia di prestazioni, stesso mercato/committenti, continuità sostanziale.


5) Domande utili per verificare la possibilità di accesso al 5%

Per capire se i compensi occasionali dell’anno precedente sono davvero “innocui” ai fini del 5%, nella pratica conviene ragionare così (tre domande, molto concrete):

1) Le prestazioni occasionali erano nello stesso perimetro
Se sì, non è automaticamente esclusa l’agevolazione, ma aumenta il rischio di contestazione “nuova attività/mera prosecuzione”.

2) Quante prestazioni? Con quale continuità? Con quale organizzazione?
Più aumenta la ripetitività (e l’organizzazione), più diventa difficile sostenere che fosse davvero “non abituale”.

3) C’è continuità di mercato/committente?
Se l’anno precedente hai lavorato (anche “occasionalmente”) per un committente che poi diventa il committente principale della nuova partita IVA, l’analisi sulla prosecuzione diventa inevitabile.


6) Attenzione: non confondiamo il tema “5% start-up” con le cause ostative di accesso al forfettario

In particolare, nel 2026 è decisiva la soglia dei redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente: la Legge di bilancio 2025 aveva portato il limite a 35.000 euro e la Legge di bilancio 2026 ne ha esteso l’efficacia anche al 2026.

Nota bene: questa soglia riguarda redditi di lavoro dipendente/assimilati, non i redditi diversi da prestazioni occasionali; quindi, di norma, il lavoro occasionale non “sporca” questo requisito. Ma vale la pena controllare bene perché spesso, nella pratica, i contribuenti hanno mix di redditi e certificazioni.


7) Esempi pratici (per capire quando “non rileva” e quando “rileva eccome”)

Esempio 1 — Lavoro occasionale “fuori rotta”: nessun problema

Nel 2025 percepisco 1.200 euro per una conferenza (ricevuta con ritenuta). Nel 2026 apro partita IVA come grafico.
Se l’attività occasionale era realmente sporadica e non collegata al perimetro professionale che avvio, non vedo profili di impedimento al 5% solo per quel compenso.

Esempio 2 — Prestazioni “occasionali” ma ripetute nello stesso settore: rischio riqualificazione

Nel 2025 emetto 12 ricevute “occasionali” per consulenze informatiche; nel 2026 apro partita IVA come consulente IT e chiedo il 5%.
Qui il punto non è la ricevuta in sé: è la probabilità che l’attività fosse già di fatto abituale (e quindi già esercitata). È lo scenario tipico in cui l’occasionalità “di carta” può diventare fragile.

Esempio 3 — Una sola prestazione, ma identica alla nuova attività: attenzione alla “mera prosecuzione”

Nel 2025 faccio una prestazione occasionale come traduttore per un’azienda; nel 2026 apro partita IVA da traduttore e lavoro quasi solo per la stessa azienda.
Anche con una sola prestazione precedente, l’analisi sulla mera prosecuzione (continuità di mercato/committente) diventa


8) Conclusioni

Alla domanda iniziale possiamo rispondere così:

  • In generale, no: l’aver percepito nell’anno precedente compensi per lavoro autonomo occasionale non preclude automaticamente l’applicazione dell’aliquota agevolata del 5% nel regime forfettario.
  • In parallelo, va verificato anche l’accesso al forfettario (prima ancora del 5%), includendo la soglia 2026 dei redditi di lavoro dipendente/assimilati a 35.000 euro.

Ti consiglio di leggere questo nostro articolo su come redigere un perfetto Business Plan.

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