Auto aziendale concessa al dipendente: deducibilità dei costi, detraibilità IVA e fringe benefit nel caso di auto Plugin Hybrid (regole 2025-2026)

Auto aziendale concessa al dipendente: Negli ultimi anni l’auto aziendale è tornata al centro delle scelte di welfare e retention, anche per ragioni ambientali e di immagine. Con le ibride plug-in (PHEV) si aggiunge un elemento in più: oltre al costo del veicolo e alle regole classiche di deduzione/detrazione, entrano in scena le ricariche (colonnine, card, rimborsi, wallbox) e, dal 2025, un’impostazione “più premiante” nel calcolo del fringe benefit per elettriche e plug-in.
Il tema centrale, in questo caso, è: Resta confermato il limite di 18.075,99 € per la determinazione del costo fiscalmente rilevante?
Auto aziendale concessa al dipendente, deducibilità dei costi per l’impresa: l’art. 164 TUIR e la “questione del tetto”
Auto aziendale concessa al dipendente: L’art. 164 TUIR è il riferimento base quando parliamo di autovetture intestate all’impresa non utilizzate esclusivamente come beni strumentali. Qui la fiscalità lavora tipicamente con due leve:
- percentuale di deduzione (quanta parte del costo è fiscalmente riconosciuta);
- eventuale limite massimo di costo fiscalmente rilevante (il “tetto” su cui calcolare ammortamenti/canoni).
Auto aziendale concessa al dipendente: la percentuale del 70% come punto fermo operativo
Quando il veicolo viene assegnato al dipendente in uso promiscuo (uso aziendale + uso personale) per la maggior parte del periodo d’imposta (nella prassi: almeno 183 giorni), la deduzione dei costi è comunemente ricondotta alla misura del 70%. Questo vale non solo per l’investimento (ammortamento o canoni), ma anche per le spese di impiego: manutenzione, assicurazione, bollo, energia/carburante.
Ed è qui che nasce la domanda che, in studio, ci sentiamo fare spesso: “ma resta il limite dei 18.075,99 euro?”
Auto aziendale concessa al dipendente, il “tetto” da 18.075,99 euro: quando torna in gioco e perché crea confusione
Per le auto “ordinarie” non strumentali (e non in regime agenti/rappresentanti), il tetto storico del costo fiscalmente rilevante è 18.075,99 euro. In molti casi questo limite continua ad essere il riferimento di prudenza quando l’auto è aziendale, non esclusivamente strumentale e non rientra in regimi speciali.
Quando però il veicolo è assegnato al dipendente e genera un fringe benefit tassato, parte della dottrina e della prassi operativa tende a leggere l’assetto in modo diverso: la tassazione in capo al dipendente “copre” la componente privata e, quindi, l’impresa può beneficiare della deduzione percentuale senza applicare il tetto sul costo di acquisizione.
Non tutti, però, si collocano sulla stessa linea. In pratica convivono due letture:
- una più restrittiva, che mantiene l’idea del tetto anche nel contesto dell’uso promiscuo;
- una più favorevole, che esclude il tetto quando l’auto è assegnata per la maggior parte dell’anno e il benefit è correttamente tassato.
Personalmente, sceglierei la via più prudenziale in questo caso.
Un esempio numerico (auto PHEV da 100.000 euro)
Ipotizziamo:
- costo auto: 100.000 euro;
- coefficiente di ammortamento ordinario (ipotesi tipica): 25% annuo;
- deducibilità: 70%.
Se applico il tetto (18.075,99): la quota di ammortamento “massima” si calcola sul tetto e poi si applica il 70%.
Se non applico il tetto: la quota deducibile si calcola sul costo effettivo.
La differenza economica può diventare enorme e incidere sulla convenienza della scelta (soprattutto per veicoli di alta gamma o con dotazioni importanti).
Auto aziendale concessa al dipendente: cosa consigliamo di fare in studio
Come detto, a mio avviso occorre scegliere l’interpretazione più prudenziale. Tuttavia, qualora si scegliesse di utilizzare come costo fiscalmente rilevante l’intero importo, si raccomanda di raccogliere la documentazione della pratica nel modo più scrupoloso possibile.
Nella gestione concreta, consigliamo di:
- qualificare bene l’assegnazione (uso promiscuo per la maggior parte dell’anno, atto di assegnazione/accordo firmato e date certe);
- tassare correttamente il fringe benefit in busta paga (e gestire eventuali trattenute/contributi del dipendente con coerenza);
- documentare l’uso aziendale, soprattutto quando l’auto è molto costosa, perché il tema “inerenza” può riemergere in chiave probatoria.
In caso di uso promiscuo, l’onere di dimostrare l’effettiva funzionalità del mezzo all’attività può diventare più “pesante” se l’impostazione è debole o meramente formale. Quindi, più il caso è “sensibile” , più è importante costruire un dossier coerente.
Auto aziendale concessa al dipendente, detraibilità IVA: art. 19-bis1 DPR 633/72 e la deroga “forfettaria” al 40%
Detrazione IVA al 40% per uso promiscuo
Sul fronte IVA, per le autovetture non utilizzate esclusivamente nell’attività, opera una presunzione di utilizzo non integralmente professionale e, di conseguenza, la detrazione viene spesso ricondotta alla misura forfettaria del 40%.
Questo vale non solo per l’acquisto, ma anche per molti costi connessi (manutenzione, gestione, ecc.), e si applica in via generale indipendentemente dal titolo di disponibilità (acquisto, leasing, noleggio).
Auto aziendale concessa al dipendente: Quando l’IVA può diventare detraibile al 100%
Nel lavoro quotidiano, il vero “bivio” è questo: l’impresa si limita a concedere l’uso promiscuo tassando il fringe benefit, oppure riaddebita al dipendente un corrispettivo per l’uso privato?
Se l’impresa fattura (o comunque addebita con modalità fiscalmente idonea) al dipendente un corrispettivo congruo per l’utilizzo personale – in misura non simbolica e almeno coerente con il valore normale/valore del benefit – l’operazione può assumere una diversa qualificazione ai fini IVA, con la conseguenza che si può sostenere la detrazione integrale dell’imposta (100%) sull’acquisto e sui costi correlati.
Attenzione: questa scelta non è un automatismo. Richiede:
- coerenza contrattuale e documentale;
- corretta fatturazione e gestione IVA dell’addebito;
- una congruità reale del corrispettivo, non “di facciata”.
In caso contrario, si rischia di restare nel perimetro della detrazione forfettaria al 40% e, in più, di aprire un fronte di contestazione sulla correttezza dell’impostazione.
3) Fringe benefit auto: art. 51 TUIR, tabelle ACI e nuove percentuali (dal 2025)
Il metodo di calcolo “convenzionale”
Il fringe benefit dell’auto in uso promiscuo non si determina sui chilometri reali privati, ma con un criterio forfetario previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR:
- si prende il costo chilometrico ACI del modello (tabelle pubblicate annualmente);
- lo si moltiplica per 15.000 km convenzionali;
- si applica una percentuale che dipende dalla disciplina vigente;
- il valore va poi ragguagliato ai giorni di effettiva assegnazione nel periodo d’imposta.
Dal 2025: percentuali “per alimentazione” (elettrica / plug-in / altre)
Dal 2025 è stato ricostruito un sistema più lineare e “premiante” per i veicoli a minore impatto ambientale. In particolare:
- 10% per veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per veicoli ibridi plug-in;
- 50% per le altre tipologie.
Per il 2026, quindi, una PHEV assegnata in uso promiscuo ricade, in via generale, nella percentuale del 20% sul valore convenzionale (ACI × 15.000 km), salvo regole transitorie legate alle date di immatricolazione, stipula del contratto, consegna e assegnazione, che nel 2025 hanno richiesto particolare attenzione.
Il contributo del dipendente può azzerare il benefit (ma va gestito bene)
Se il dipendente versa all’azienda un importo per l’uso privato, questo può ridurre (fino ad azzerare) il fringe benefit imponibile, ma serve coerenza di impostazione: non basta una “trattenuta generica”, occorre che l’addebito sia governato in modo trasparente, coerente con l’assegnazione e sostenibile anche sul fronte IVA se si vuole perseguire la detrazione piena.
4) Ricariche, card e rimborsi: cosa cambia con i chiarimenti di prassi
Le auto plug-in portano una domanda nuova: le ricariche pagate dall’azienda generano un fringe benefit aggiuntivo? E, se il dipendente rimborsa parte dei costi, posso ridurre il valore imponibile?
Card/abbonamenti per colonnine pubbliche: niente fringe aggiuntivo “di regola”
Secondo un recente orientamento di prassi su auto elettriche e plug-in in uso promiscuo, il costo dell’energia per la ricarica può essere considerato già incluso nel costo chilometrico ACI, quindi, se l’azienda sostiene direttamente la spesa tramite card/abbonamenti per colonnine pubbliche, non si genera normalmente un ulteriore fringe benefit oltre a quello calcolato con le tabelle ACI.
Se il dipendente rimborsa l’eccesso: il rimborso non abbatte il fringe benefit
Altro punto operativo: se l’azienda fissa un plafond annuo di ricariche e, oltre quel limite, il dipendente rimborsa una quota, quel rimborso non riduce il fringe benefit determinato in modo convenzionale. In pratica resta una “restituzione/trattenuta” sul netto, ma il valore imponibile del benefit rimane quello ACI.
Ricarica domestica e rimborsi: servono regole e misurazioni
Quando il tema si sposta sulla ricarica domestica (wallbox, contatori, misurazione dei consumi), la sostanza è la stessa: la gestione deve essere documentata e coerente, perché si incrociano profili di imponibilità, inerenza e correttezza del calcolo forfetario. Nella pratica, senza misurazione e regole chiare, si rischia che ciò che nasce come rimborso “di servizio” venga letto come componente retributiva imponibile.
5) Contratto di assegnazione, policy e prova: il “lato” spesso sottovalutato
Nella gestione dell’auto in uso promiscuo, la parte fiscale vive di numeri, ma regge su un altro pilastro: la disciplina contrattuale e regolamentare.
Due ragioni:
- momento di assegnazione: conta per stabilire da quando decorrono le regole applicabili e per gestire eventuali finestre transitorie;
- prova: in caso di controllo, l’atto di assegnazione e la policy di utilizzo aiutano a dimostrare che non si tratta di una disponibilità informale e “indefinita”, ma di un benefit regolato, coerente e correttamente tassato.
Inoltre, sul piano lavoristico, la disponibilità dell’auto può configurare una componente del trattamento economico: se manca una disciplina chiara (assegnazione, revoca, condizioni di utilizzo), aumentano i rischi di contenzioso e, indirettamente, anche le fragilità della costruzione fiscale.
Conclusioni: la PHEV è conveniente, ma va “messa in riga”
Un’auto plug-in hybrid assegnata al dipendente può essere una scelta efficiente e coerente con obiettivi ambientali e di welfare, ma la convenienza fiscale dipende dalla qualità dell’impostazione: deduzione dei costi, detrazione IVA e fringe benefit devono raccontare la stessa storia, con contratti, busta paga, fatture (se presenti) e policy perfettamente allineati.
Ti consiglio di leggere il nostro articolo sulle prestazioni accessorie del socio di una srl e come queste possono ridurre il tuo carico fiscale.
