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Prestazioni accessorie dei soci nella Srl

da Gianmario Andriani
Prestazioni accessorie dei soci nella Srl

Prestazioni accessorie dei soci nella Srl: inquadramento civilistico e utilizzo per ridurre il carico fiscale (IRES) in modo “difendibile”

Prestazioni accessorie dei soci nella Srl: Nelle S.r.l. a compagine ristretta è molto frequente che i soci non si limitino a “finanziare” l’impresa, ma contribuiscano direttamente all’operatività.

Possono svolgere attività di sviluppo commerciale, attività tecnica, gestione di progetti, organizzazione interna, rapporti con clienti e fornitori.

Il tema diventa delicato quando questo apporto viene remunerato in modo informale.

In questi casi, la società si espone a contestazioni tipiche: indeducibilità del costo, riqualificazione dei pagamenti come utili occultamente distribuiti e, nei casi più gravi, rischio di contestazione in chiave antiabuso.

Le prestazioni accessorie dei soci rappresentano uno strumento civilistico utile proprio per “mettere ordine” al rapporto socio–società, formalizzando nello statuto la possibilità che il socio di svolga determinate attività a favore della S.r.l.

Ovviamente va previsto contenuto, durata, modalità di esecuzione e (se previsto) corrispettivo delle prestazioni.

Se correttamente impostate e documentate, possono consentire alla società di sostenere costi inerenti e deducibili, con impatto sulla base imponibile IRES, evitando che la remunerazione del socio avvenga esclusivamente tramite utili.

Va chiarito fin da subito un punto centrale, utile sia ai colleghi commercialisti sia agli imprenditori: la deducibilità non discende dal nome dello strumento, ma dalla sostanza.

Le prestazioni devono essere reali, provate, utili per l’impresa e congruamente remunerate.

Prestazioni accessorie dei soci nella Srl: Cosa sono e quali norme le disciplinano

Il riferimento civilistico di base è l’art. 2345 c.c., che consente di introdurre nello statuto la possibilità, da parte dei soci, di erogare prestazioni accessorie non consistenti in denaro, con regole su contenuto e modificabilità. Di seguito un’estratto:

 l'atto   costitutivo   puo' stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni  accessorie  non
consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le
modalita' e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il
caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono
essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto
le stesse prestazioni.

La prestazione accessoria deve essere prevista dallo statuto. In assenza di previsione statutaria, l’attività del socio può certamente essere regolata, ma con strumenti diversi (es. incarichi, contratti, compensi amministratore, ecc.): non è corretto “chiamarla” prestazione accessoria in senso tecnico.

La clausola deve essere sufficientemente determinata. Formule generiche (“il socio collabora alla gestione”) rendono fragile l’impianto, perché non chiariscono cosa sia dovuto, come si misuri la prestazione e con quali criteri si determini il corrispettivo. Questo aumenta il rischio che, in verifica, il pagamento venga considerato una distribuzione indiretta di utili.

erché le prestazioni accessorie possono incidere sulla pressione fiscale della S.r.l.

Il vantaggio fiscale, quando correttamente costruito, si basa su un meccanismo semplice: un costo inerente e di competenza riduce l’imponibile IRES.

Il riferimento principale, per i soggetti IRES, è l’art. 109 del TUIR (D.P.R. 917/1986), che disciplina i criteri di imputazione temporale (competenza) e i presupposti generali di deducibilità dei componenti negativi. In concreto, se la società sostiene un costo per una prestazione realmente resa dal socio, utile per l’attività, correttamente documentata e congrua, quel costo può ridurre il reddito imponibile.

Questo non significa “azzerare” le imposte: il corrispettivo percepito dal socio genera normalmente tassazione in capo a quest’ultimo, secondo la sua corretta qualificazione reddituale. La pianificazione qui è “di sistema”: spostare una parte della remunerazione da flusso non deducibile (utile) a flusso deducibile (costo) quando esiste un’effettiva prestazione.

Il presupposto imprescindibile: statuto ben scritto e struttura “misurabile”

Sul piano civilistico, la previsione statutaria dovrebbe contenere almeno:

  • descrizione dell’oggetto della prestazione (cosa fa il socio);
  • durata e modalità di esecuzione;
  • criteri di determinazione del corrispettivo (fisso/variabile, parametri, massimali);
  • eventuali obblighi di rendicontazione (report periodici, deliverable);
  • conseguenze dell’inadempimento.

Per una Srl, l’approccio più efficiente è prevedere nello statuto la prestazione e i suoi elementi essenziali, e rinviare a un documento attuativo (contratto o regolamento interno) la parte più operativa e “variabile”.

In questo modo la clausola resta tecnicamente solida ma non costringe a modifiche statutarie continue per aggiornare obiettivi o corrispettivi.

Dal punto di vista della governance, è utile ricordare che le decisioni dei soci nelle S.r.l. sono disciplinate dall’art. 2479 c.c.: la delibera (o decisione) che approva e regola l’attuazione delle prestazioni accessorie è uno snodo fondamentale di tenuta dell’impianto.

Delibera, contratto attuativo e prove: la parte che “regge” in verifica

L’errore più comune è fermarsi al dato statutario. In realtà, la parte “difensiva” dell’operazione sta nella documentazione successiva.

Una struttura ordinata, da consigliare sia ai colleghi sia agli imprenditori, prevede almeno:

  • una decisione dei soci (o dell’organo competente, secondo statuto) che descriva l’interesse sociale, l’oggetto della prestazione, il periodo di riferimento e i criteri di determinazione del corrispettivo;
  • un contratto attuativo tra socio e società con oggetto dettagliato, modalità di rendicontazione, tempi, deliverable e compensi;
  • evidenze documentali: report periodici, timesheet, output prodotti, documentazione di progetto, tracciabilità delle attività.

Questa struttura è decisiva per due aspetti tipici dei controlli: dimostrare che il costo è inerente e dimostrare che è congruo. Sono due parole che, nella pratica, significano una cosa molto semplice: la prestazione deve essere utile alla società e il corrispettivo deve essere giustificabile rispetto al mercato e ai risultati.

Attenzione alla sovrapposizione con l’amministratore: quando non è prestazione accessoria

Una criticità ricorrente riguarda le S.r.l. in cui il socio è anche amministratore. È fondamentale non usare le prestazioni accessorie per “coprire” attività che, in sostanza, sono tipicamente gestorie e quindi riconducibili al ruolo amministrativo.

Se l’attività è di governance e gestione (decisioni, direzione, rappresentanza, organizzazione complessiva), la strada corretta è la disciplina del compenso amministratore, deliberato e gestito secondo regole proprie. Tentare di trattare la gestione come prestazione accessoria aumenta i rischi di contestazione perché manca la coerenza tra funzione svolta e qualificazione del rapporto.

Le prestazioni accessorie funzionano meglio quando riguardano attività specifiche, tecniche o operative, misurabili e separabili dalla funzione di amministrazione.

Il rischio maggiore: indeducibilità, riqualificazione come utili e abuso del diritto

Le contestazioni tipiche si concentrano su tre fronti:

  • indeducibilità del costo per carenza di inerenza o di prova;
  • riqualificazione dei pagamenti come distribuzione indiretta/occulta di utili, soprattutto se i corrispettivi appaiono sproporzionati o non collegati ad attività verificabili;
  • contestazione in chiave antiabuso, quando l’operazione è formalmente corretta ma priva di sostanza economica e finalizzata essenzialmente al vantaggio fiscale.

Su quest’ultimo punto, il riferimento normativo è l’art. 10-bis della L. 212/2000, che consente di disconoscere vantaggi fiscali indebiti ottenuti mediante operazioni prive di sostanza economica, pur nel rispetto formale delle norme, se la finalità essenziale è fiscale e mancano valide ragioni extrafiscali non marginali.

L’operazione deve avere una motivazione organizzativa concreta. Se la prestazione esiste davvero, è utile, misurabile e correttamente regolata, la ragione extrafiscale è evidente. Se invece si costruisce tutto solo a fine anno per azzerare l’utile, senza attività dimostrabili, il rischio aumenta sensibilmente.

Tre esempi pratici

Primo caso: socio commerciale. La prestazione accessoria riguarda attività di sviluppo rete, acquisizione clienti e partnership. Si prevede una reportistica periodica e un corrispettivo variabile legato a parametri oggettivi (fatturato incrementale, marginalità generata, KPI commerciali). Qui la misurabilità rende più semplice giustificare congruità e utilità.

Secondo caso: socio tecnico. Prestazione accessoria di sviluppo di procedure, moduli, manuali, strumenti interni o servizi tecnici. Deliverable tracciabili e output dimostrabili. È il caso più “robusto” perché la prova dell’attività è naturalmente forte.

Terzo caso: project management su progetto specifico. Prestazione accessoria limitata nel tempo, con SAL e risultati misurabili. La delimitazione del perimetro (tempi e obiettivi) aiuta molto la tenuta documentale.

Conclusioni

Le prestazioni accessorie, se progettate e gestite correttamente, non sono un artificio: sono un modo ordinato e coerente di valorizzare l’apporto operativo dei soci e di strutturare flussi economici “puliti” tra società e soci. Il beneficio fiscale in capo alla S.r.l. deriva dall’esistenza di un costo vero, inerente e congruo, capace di ridurre l’imponibile IRES ai sensi dell’art. 109 TUIR. Il vero valore, però, è la difendibilità: statuto, delibere, contratti e prove riducono in modo significativo il rischio di riqualificazioni.

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Ti consiglio di leggere anche il nostro articolo sugli adeguati assetti amministrativi e contabili.

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