Plusvalenze su beni strumentali 2026: le nuove regole, impatti operativi e pianificazione fiscale (art. 86 TUIR)

Plusvalenze su beni strumentali 2026:Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) il legislatore interviene in modo strutturale sul regime di tassazione delle plusvalenze d’impresa, riscrivendo il comma 4 dell’art. 86 TUIR e comprimendo drasticamente le possibilità di dilazione nel tempo delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.
Di fatto, sancisce un incremento della concentrazione del carico fiscale nell’esercizio di realizzo, con effetti immediati su IRES/IRPEF d’impresa, IRAP (a seconda della qualificazione del componente) e, soprattutto, sugli acconti.
L’argomento interessa trasversalmente:
- società di capitali (IRES),
- società di persone e imprese individuali (IRPEF),
- gruppi con operazioni di dismissione e riorganizzazione,
- PMI che alienano macchinari, impianti, automezzi, arredi, immobili strumentali o cespiti immateriali (marchi, brevetti, software capitalizzato), purché fiscalmente rilevanti ai fini dell’art. 86 TUIR.
Quando nasce una plusvalenza “da beni strumentali” (art. 86 TUIR)
In via generale, le plusvalenze patrimoniali rilevanti ai fini del reddito d’impresa sono disciplinate dall’art. 86 del DPR 917/1986 (TUIR).
Sul piano tecnico, per “beni strumentali” in ambito d’impresa si intendono, in sostanza, beni relativi all’impresa iscritti tra le immobilizzazioni materiali o immateriali, oppure comunque destinati durevolmente all’attività.
La cui cessione o destinazione a finalità estranee potrebbe determinare un componente positivo fiscalmente rilevante qualora dall’alienazione scaturisse una plusvalenza.
Il metodo di calcolo è il seguente: corrispettivo (al netto di oneri accessori di diretta imputazione) – costo fiscalmente riconosciuto non ammortizzato.
Plusvalenze su beni strumentali 2026: riscrittura dell’art. 86, comma 4 TUIR (stop rateizzazione ordinaria)
Plusvalenze su beni strumentali 2026: Cosa cambia dal 2026
Il comma 42 dell’art. 1 della L. 199/2025 sostituisce integralmente il comma 4 dell’art. 86 TUIR stabilendo, per le plusvalenze “ordinarie” (cioè diverse da quelle PEX ex art. 87 TUIR), la regola della tassazione integrale nell’esercizio di realizzo, senza più la rateizzazione “pluriennale” generalizzata che in molti casi veniva usata come leva di pianificazione (e di gestione finanziaria del carico fiscale).
In sintesi:
- Plusvalenze su beni strumentali (non PEX): imponibilità per intero nell’esercizio in cui sono realizzate.
- Eccezioni “salvate” dal legislatore: resta una rateizzazione, ma limitata a specifiche fattispecie (cessione d’azienda/ramo; diritti sportivi per società sportive professionistiche).
Rateizzazione ancora possibile: solo per cessione d’azienda o ramo (e diritti sportivi)
Il nuovo comma 4 mantiene una disciplina di rateizzazione solo per:
- cessioni di azienda o rami d’azienda, con possibilità di ripartire la plusvalenza in quote costanti nell’esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che l’azienda, o il ramo della stessa, sia posseduta per un periodo non inferiore a tre anni;
- cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per società sportive professionistiche, con regole specifiche.
Modalità di opzione: vincolo dichiarativo
La scelta per la rateizzazione (nelle sole ipotesi ammesse) deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in assenza di dichiarazione, la plusvalenza è attratta a tassazione integralmente nell’esercizio di realizzo.
Plusvalenze su beni strumentali 2026: quali operazioni “cadono” nel nuovo regime (attenzione ai soggetti non solari)
La decorrenza non è formulata come “dal 1° gennaio 2026” in senso assoluto, ma come applicazione alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Quindi occorre distinguere:
- Soggetti “solari” (01/01–31/12): nuovo regime applicabile alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta 2026.
- Soggetti “a cavallo” (es. 01/07/26–30/06/27): il periodo in corso al 31/12/2025 è 01/07/2025–30/06/2026; quindi il “periodo successivo” è 01/07/2026–30/06/2027: la nuova regola si applica alle plusvalenze realizzate da 01/07/2026.
Quindi, la data dell’atto di cessione e il criterio di competenza/realizzo (civilistico e fiscale) devono essere letti alla luce del periodo d’imposta di appartenenza.
Plusvalenze su beni strumentali 2026: l’impatto della norma sugli acconti (metodo storico “ritarato”)
Plusvalenze su beni strumentali 2026: Il legislatore introduce anche una regola ad hoc per gli acconti.
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta del periodo precedente va assunta come quella che si sarebbe determinata applicando già le nuove disposizioni.
Tradotto in pratica (caso tipico soggetto solare):
- se nel 2025 l’impresa ha realizzato plusvalenze su beni strumentali rateizzandole (secondo il vecchio assetto), ai fini del calcolo acconti 2026 dovrà ricalcolare l’imposta “teorica 2025” come se la plusvalenza fosse stata tassata integralmente nel 2025 (con conseguente possibile incremento dell’acconto 2026).
- l’effetto può verificarsi anche in assenza di plusvalenze nel 2026, perché l’acconto si ancora al “precedente” ricalcolato.
Profili contabili: rilevazione della plusvalenza e differenze temporanee (OIC)
Sul piano civilistico, la dismissione di un cespite genera un risultato economico pari alla differenza tra prezzo di cessione (al netto dei costi direttamente imputabili) e valore contabile netto del bene, con rilevazione di plusvalenza/minusvalenza secondo le regole dei principi contabili applicabili.
Per i soggetti OIC, il riferimento tecnico per le immobilizzazioni materiali è OIC 16, che disciplina criteri di rilevazione, classificazione e valutazione, nonché gli effetti in bilancio delle dismissioni.
Nodo fiscale 2026: la tassazione integrale nell’esercizio di realizzo riduce la possibilità di “spalmatura” fiscale e, quindi, modifica la gestione delle imposte differite (soprattutto nei bilanci che fino al 2025 “gestivano” differenze temporanee legate alla rateizzazione fiscale della plusvalenza). Dal 2026, per le plusvalenze su beni strumentali non rientranti nelle eccezioni, viene meno il presupposto per differenze temporanee derivanti dalla rateizzazione, con impatto su tax rate e informativa.
FAQ – Plusvalenze su beni strumentali 2026
1) Dal 2026 posso ancora rateizzare la plusvalenza su un macchinario?
No: per le plusvalenze su beni strumentali “ordinarie” (non PEX) la regola 2026 è la tassazione integrale nell’esercizio di realizzo.
2) Quali plusvalenze possono ancora essere rateizzate nel 2026?
Solo quelle derivanti da cessione di azienda o ramo d’azienda (se possesso ≥ 3 anni, fino a 4 esercizi) e la fattispecie speciale dei diritti sportivi per società sportive professionistiche.
3) Da quando si applica la nuova regola?
Dalle plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (attenzione ai soggetti non solari).
4) La riforma incide sugli acconti?
Sì: l’acconto va calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole.
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