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Rimborsi spese “analitici” nel regime forfettario: sono imponibili?

by Gianmario Andriani
rimborsi spese

Rimborsi spese “analitici” nel forfettario:: cosa cambia davvero, cosa resta incerto e come gestirli in fattura

Rimborsi spese “analitici” nel forfettario: Il tema è di quelli che, in studio, tornano ciclicamente appena un cliente (o un professionista) in regime forfettario comincia a fare trasferte: biglietti, hotel, pasti, taxi/NCC, magari sostenuti “per la causa” o per una consulenza fuori sede, e poi riaddebitati al committente voce per voce.

La domanda è: quei rimborsi sono compensi imponibili e concorrono al limite di 85.000 euro, oppure – alla luce delle novità intervenute dal 2025 – possono essere trattati come mere somme “di passaggio”, neutrali fiscalmente?

Per rispondere bene bisogna separare: le regole generali sul reddito di lavoro autonomo (che dal 2025 sono cambiate in modo importante) e le peculiarità del regime forfettario, che continua a vivere di una sua disciplina autonoma e presuntiva (Legge 190/2014, commi 54 e seguenti). In mezzo, come spesso accade, c’è una zona grigia interpretativa che impone un ragionamento prudenziale e, soprattutto, una gestione documentale e contrattuale impeccabile.

1) Le novità 2025 sul lavoro autonomo “ordinario”: rimborsi analitici fuori dal reddito (ma con simmetrie e condizioni)

Dal 2025 il legislatore è intervenuto sulla disciplina del reddito di lavoro autonomo (art. 54 del TUIR), introducendo un principio che, in estrema sintesi, può essere così letto: se una spesa è sostenuta per l’esecuzione dell’incarico e viene riaddebitata analiticamente al committente, quella somma – in linea generale – non concorre alla formazione del reddito del professionista.

La riforma, però, non si limita a “escludere dal reddito” quei rimborsi. Per evitare che l’esclusione si trasformi in un doppio vantaggio, è stato previsto un meccanismo di coerenza: se il rimborso è neutrale, anche la spesa correlata deve esserlo. In altre parole, il sistema tende a rendere “simmetrici” rimborso e costo (si pensi all’impianto dell’art. 54-ter TUIR e alle regole che coordinano il trattamento delle spese rimborsate).

Inoltre, su alcune categorie di spese (in particolare vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è stato inserito un presidio specifico legato alla tracciabilità: il quadro normativo post-2025 prevede, per certe fattispecie, che la non tracciabilità possa incidere sul trattamento fiscale dei rimborsi. Questo punto è cruciale sul piano operativo: anche quando si ragiona in termini di rimborso “analitico”, la qualità della documentazione e delle modalità di pagamento diventa determinante.

2) Il punto critico per i forfettari: limite 85.000 euro e nozione di “compensi” nel regime presuntivo

Il regime forfettario non determina il reddito “per differenza” (compensi meno costi), ma applica un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi incassati. Di conseguenza, la domanda vera diventa: il rimborso analitico è o non è un “compenso” ai fini del forfettario?

E qui sta la frattura interpretativa: le novità che interessano l’art. 54 TUIR parlano il linguaggio del reddito di lavoro autonomo determinato in modo analitico, mentre il forfettario ha una disciplina speciale. In altre parole, anche se per l’ordinario una somma “non concorre al reddito”, non è automatico che la stessa somma esca dal perimetro dei “ricavi/compensi” che alimentano:

  • la base di calcolo dell’imposta sostitutiva;
  • il monitoraggio del limite di 85.000 euro per permanere nel regime;
  • le regole di uscita (immediata o dall’anno successivo) al superamento di determinate soglie.

Questa incertezza non è un esercizio accademico: basta un anno con molte trasferte per “bruciare” il plafond senza un reale incremento di redditività, oppure – al contrario – per esporsi a contestazioni se si escludono rimborsi che l’Amministrazione dovesse ritenere inclusi.

3) Due letture possibili (e perché, operativamente, conviene ragionare per rischio)

A) Lettura “estensiva”: i rimborsi analitici non sono compensi neppure per i forfettari

Secondo un’impostazione più favorevole, i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’incarico sarebbero, già per loro natura, somme non qualificabili come compensi, perché rappresentano il riaddebito puntuale di un costo sostenuto nell’interesse del cliente. Da qui la conclusione: se non sono compensi, non dovrebbero entrare né nella base forfettaria né nel conteggio dell’85.000.

Questa lettura ha una sua coerenza economica: nel forfettario i costi non sono deducibili analiticamente, quindi includere rimborsi che coprono costi vivi rischia di tassare una capacità contributiva “apparente”. Tuttavia, proprio perché è una lettura estensiva, richiede una gestione impeccabile: separazione analitica in fattura, documenti ordinati, pagamenti tracciabili quando rilevante, e coerenza contrattuale.

B) Lettura “prudenziale”: nel forfettario i rimborsi analitici restano compensi (salvo le vere anticipazioni ex art. 15 IVA)

L’approccio prudenziale parte da un dato semplice: la disciplina del forfettario è speciale (Legge 190/2014) e, in assenza di un coordinamento espresso che “scomputi” i rimborsi analitici dal concetto di compensi rilevanti, la prassi operativa tende a trattare come compensi tutte le somme incassate in relazione alla prestazione, salvo il caso particolare delle anticipazioni in nome e per conto.

Operativamente, questa impostazione porta a una regola di lavoro chiara:

  • rimborsi di trasferta (anche analitici) riaddebitati dal forfettario → si sommano ai compensi, concorrono al limite 85.000 e rientrano nella base presuntiva;
  • area di esclusione più solidaanticipazioni ex art. 15 DPR 633/72, cioè spese sostenute in nome e per conto del cliente, documentate e intestate direttamente al cliente.

Non significa che la lettura estensiva sia “sbagliata” in assoluto; significa che, in assenza di chiarimenti univoci, la prudenza riduce il rischio sul punto più delicato: permanenza nel regime e corretto monitoraggio dei compensi.

4) Il confine decisivo: “rimborso analitico” non è automaticamente “anticipazione ex art. 15”

Nella pratica si fa spesso confusione, e qui conviene essere netti.

Anticipazioni ex art. 15 DPR 633/72: sono somme escluse dal computo della base imponibile IVA quando il professionista paga in nome e per conto del cliente e la spesa è documentata e intestata direttamente al cliente. Tipicamente: contributo unificato, diritti di cancelleria, visure richieste per conto del cliente, imposte e tasse pagate come mero tramite.

Le trasferte (hotel, ristorante, biglietti) nella maggior parte dei casi non hanno questi requisiti, perché la fattura/ricevuta è intestata al professionista e la spesa è sostenuta nell’ambito della sua organizzazione dell’incarico (pur essendo poi riaddebitata al cliente).

Quindi, anche quando il riaddebito è “analitico” (voce per voce), non è detto che rientri nell’art. 15. E questo, nel forfettario, è il discrimine pratico più importante: le anticipazioni vere sono l’area di esclusione più “difendibile”.

5) Come impostare la fattura (forfettario) senza esporsi: trasparenza, separazione e diciture

A prescindere dall’interpretazione scelta, la fattura deve essere “difendibile”. Nella gestione prudenziale (rimborsi inclusi), la separazione serve soprattutto per trasparenza verso il cliente e per controllo interno; nella gestione estensiva (rimborsi esclusi), la separazione è invece un requisito sostanziale.

Caso 1 — Anticipazioni ex art. 15 (esclusione “forte”)

In fattura:

  • riga separata con descrizione del tipo: “Anticipazioni in nome e per conto del cliente ex art. 15 DPR 633/72”;
  • importo pari al giustificativo intestato al cliente;
  • conservazione ordinata della documentazione (meglio se allegata o richiamata con estremi).

Caso 2 — Spese di trasferta riaddebitate analiticamente (non art. 15)

Impostazione prudenziale (la più “robusta” in ottica di controlli):

  • riga/e separate con dettaglio (data, luogo, tipologia spesa, estremi giustificativo);
  • importi sommati al compenso ai fini del totale documento;
  • dicitura regime forfettario secondo la Legge 190/2014 (operazione senza IVA) e, se dovuta, marca da bollo.

Esempio di struttura:

  • Compenso professionale: € 1.200
  • Rimborso spese trasferta (analitico):
    • pernottamento Milano 10/02: € 180
    • pasti 10–11/02: € 95
    • treno A/R: € 78
  • Totale documento: € 1.553

Questa modalità “regge” bene anche in ottica difensiva: il rimborso è chiaro, documentato, e non si confonde con un compenso “forfettizzato” in senso improprio.

6) Se il problema è il limite 85.000: la strategia più pulita è far sostenere la spesa direttamente al committente

Quando il professionista forfettario lavora con clienti che generano trasferte importanti, la gestione del plafond diventa un tema di pianificazione, non un dettaglio contabile.

Una soluzione spesso sottovalutata è spostare a monte l’onere della spesa, facendo sostenere le trasferte direttamente dal committente (prenotazioni e pagamenti a carico del cliente, fatture intestate al cliente). In questo modo si riduce la necessità di riaddebiti e discussioni interpretative, si evita di “gonfiare” il volume incassato e si rende più lineare la documentazione: la spesa è del cliente, punto.

7) Mini check-list operativa (da usare in studio)

Per gestire correttamente i rimborsi spese nel forfettario, soprattutto in presenza di trasferte, suggeriamo di standardizzare almeno questi passaggi:

  • Contratto/lettera d’incarico: chiarire ex ante se le trasferte sono a carico del cliente e con quali modalità (pagamento diretto vs riaddebito).
  • Documentazione: conservare giustificativi, collegandoli all’incarico (committente, pratica, data).
  • Fattura: distinguere sempre compenso e rimborsi; evidenziare le anticipazioni ex art. 15 solo quando ci sono i requisiti (intestazione al cliente e “nome e per conto”).
  • Tracciabilità: per vitto/alloggio/viaggio/trasporto, privilegiare strumenti tracciabili e conservare evidenza del pagamento, perché nel quadro post-2025 la tracciabilità può incidere sul trattamento fiscale dei rimborsi in talune ipotesi.
  • Scelta di rischio: se l’ammontare dei rimborsi è “decisivo” sul plafond, valutare l’impostazione (prudenziale vs estensiva) e documentare la ratio e le modalità operative adottate.

Conclusioni

Le novità normative intervenute dal 2025 hanno spinto verso un principio di maggiore trasparenza: quando il professionista sostiene spese per l’incarico e le riaddebita in modo analitico, il sistema tende a trattare quelle somme come partite non riconducibili a un vero “arricchimento”, purché correttamente documentate e gestite.

Nel regime forfettario, tuttavia, la questione si gioca su un punto pratico: cosa entra nella nozione di compensi rilevanti per base imponibile e limite 85.000. In assenza di un coordinamento esplicito e di un orientamento univoco, la gestione più prudente resta quella di considerare i rimborsi di trasferta (anche analitici) come importi che incidono sul volume dei compensi, salvo le vere anticipazioni ex art. 15 DPR 633/72, che hanno requisiti rigorosi e, se rispettati, sono più difendibili.

Quando l’impatto sul plafond è rilevante, spesso la soluzione migliore è organizzativa: far sostenere le spese direttamente al committente, riducendo a monte il rischio e semplificando il lavoro di studio e cliente.

Ti consiglio di leggere il nostro articolo sulla corretta redazione di un Business Plan.

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