Piano Transizione 5.0: tutto quello che devi sapere e le comunicazioni da fare al GSE
Piano Transizione 5.0: la nuova agevolazione che incentiva le imprese ad intraprendere la transizione digitale e di risparmio energetico.
Quindi vediamo di seguito i punti cardine di questo nuovo strumento:
- Chi può usufruirne?
- Quali sono i beni agevolabili?
- Qual è la misura dell’agevolazione?
- Scarica il foglio excel per simulare l’ammontare del contributo
- Qual è l’iter da seguire e quali comunicazioni occorre inviare al GSE?
- Rilevanza fiscale e cumulabilità
- FAQ e informazioni
Chi può usufruirne?
Il credito di imposta transizione 5.0 è destinato a tutte le imprese residenti nel territorio italiano.
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni o dal regime contabile adottato.
Ambiti di esclusione
Non possono accedere al credito di imposta 5.0 le imprese che si trovano:
- in stato di liquidazione volontaria,
- in fallimento,
- in liquidazione coatta amministrativa
- in concordato preventivo senza continuità.
Inoltre, occorre che rispettino le norme di sicurezza ed il corretto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Piano transizione 5.0: Quali sono i beni agevolabili?
Come già detto, questa agevolazione prevede un credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi.
Tuttavia i beni devono garantire un certo risparmio energetico.
In particolare i beni agevolabili sono individuati negli Allegati A e B della legge 233/2016 ed in ogni caso dovranno essere in linea con quanto previsto dalla 4.0
Sono agevolabili, tra gli altri, i seguenti investimenti:
1) in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
2) le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione/consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Tuttavia, l’ultima voce di spesa è ammessa nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali.
E, in ogni caso, fino a 300.000 euro.
Le attività formative dovranno essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle Imprese.
Beni immateriali
Tra i beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B, che possono usufruire del credito d’imposta, rientrano altresì:
– i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
– i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, sistemi o piattaforme di cui al punto precedente.
Industria 5.0: Quando effettuare gli investimenti?
Gli investimenti dovranno essere effettuati ed interconnessi dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025.
Cosa si intende per risparmio energetico?
La differenza sostanziale tra il piano 4.0 e il piano transizione 5.0 è l’introduzione del concetto di risparmio energetico.
Infatti la condizione necessaria per accedere al contributo è che, tramite gli investimenti effettuati, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al:
- 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale,
- 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.
Il risparmio energetico dovrà essere valutato e certificato da un professionista che ricade in una di queste fattispecie:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale.
Circa le modalità e le istruzioni su come viene quantificato il risparmio energetico si rimanda alla guida messa a disposizione dal GSE.
Piano transizione 5.0: ecco a quanto ammonta il credito di imposta
Le aliquote dei crediti d’imposta sono modulate in base alla riduzione dei consumi energetici che sarà conseguita e all’entità dell’investimento.
Di seguito una tabella riassuntiva della misura del credito di imposta transizione 5.0:
Riduzione consumi dal 3 al 6% della struttura produttiva | Riduzione consumi dal 6 al 10% della struttura produttiva | Riduzione consumi superiore al 10% della struttura produttiva | |
Riduzione consumi dal 5 al 10% dei processi interessati | Riduzione consumi dal 10 al 15% dei processi interessati | Riduzione consumi superiore al 15% dei processi interessati | |
Fino a 2,5 mln di euro | 35% del costo | 40% del costo | 45% del costo |
Da 2,5 a 10 mln di euro | 15% del costo | 20% del costo | 25% del costo |
oltre i 10 mln di euro | 5% del costo | 10% del costo | 15% del costo |
Inoltre, per le piccole e medie imprese è previsto un ulteriore contributo.
In particolare 10.000 euro, sotto forma di credito di imposta, sono destinate all’adempimento dell’obbligo di certificazione di cui al comma 11.
Mentre per le sole imprese che non sono obbligate alla nomina di un revisore legale è previsto un contributo di euro 5.000 per la certificazione della documentazione contabile.
Piano transizione 5.0: scarica gratuitamente il file che simula l’ammontare del credito ottenuto
Di seguito il file excel scaricabile gratuitamente:
Piano transizione 5.0: le comunicazione da fare al GSE
Comunicazione preliminare al GSE:
In primo luogo, per accedere al credito d’imposta, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato che sarà messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE):
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva utilizzando il modello “Delega per la presentazione della comunicazione preventiva” (allegato I) per la presentazione della comunicazione preventiva;
- Certificazione ex ante attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024. La certificazione ex ante, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il modello di “Certificazione ex ante” (allegato VIII) da utilizzare per la comunicazione della riduzione dei consumi energetici;
- Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (allegato III);
- Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (allegato II).
Comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
Ai fini della fruizione del credito d’imposta, inoltre, le imprese devono inviare al GSE:
– una comunicazione necessaria a dimostrare l’esecuzione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione per gli investimenti agevolabili, da trasmettere. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025;
– comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In base a tali comunicazioni sarà determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
Comunicazione finale
Le imprese, infine, devono comunicare il completamento dell’investimento ed il conseguimento dell’obiettivo di risparmio energetico conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e a corredare tale comunicazione di apposita certificazione ex post rilasciata da soggetto abilitato. I contenuti dettagliati della documentazione e delle comunicazioni verranno definiti con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Qual è la rilevanza fiscale del contributo e con quale altra agevolazione è cumulabile?
Infine è importante sapere che il credito di imposta 5.0 non :
– concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
-rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR;
-rileva ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR;
– può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Con quale altra agevolazione posso cumulare il credito di imposta 5.0?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili:
– con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
– con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno.
FAQ e informazioni
Concludendo, invito chi fosse interessato a consultare le FAQ presenti sul sito del GSE.
Se foste interessati ad intraprendere gli investimenti interessati dal Piano transizione 5.0 potete contattare il nostro studio al seguente indirizzo email: info@studiomonticchio.it.
Qualora questo articolo fosse stato utile vi invito a consultare anche questo nostro contenuto.