Iperammortamento 2026: come funziona la maggiorazione del costo nella Legge di Bilancio 2026

Con la Legge di Bilancio 2026 torna uno strumento “storico”: l’iperammortamento, oggi strutturato come maggiorazione fiscale del costo dei beni agevolabili .
L’intervento è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’agevolazione interessa i soggetti titolari di reddito d’impresa e si innesta sul meccanismo ordinario della deducibilità delle quote di ammortamento (o dei canoni di leasing), incrementando fiscalmente la base di calcolo delle deduzioni.
È, quindi, una misura che produce un vantaggio “spalmato nel tempo”, coerente con la vita utile fiscale del bene, ma potenzialmente molto rilevante in termini di risparmio d’imposta complessivo.
Vediamo quindi:
- Quadro normativo;
- Chi può beneficiarne?
- Quando effettuare gli investimenti?
- A quanto ammonta il beneficio?
- Quali sono i beni agevolabili?
- Modalità di accesso all’iperammortamento 2026
- Cumulabilità con altri benefici
- Cosa succede se il bene viene ceduto durante il processo di Iperammortamento?
- Impatti sul bilancio di esercizio
Iperammortamento 2026: Quadro normativo
La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi 427–436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026).
Il cuore della norma è il comma 427, che stabilisce la maggiorazione del costo “ai fini delle imposte sui redditi” e “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”. In altre parole: la misura incide su IRES/IRPEF (per i soggetti in reddito d’impresa), ma non costituisce, di per sé, un beneficio IRAP, salvo specifiche regole regionali o interventi futuri.
Iperammortamento 2026: Chi può beneficiarne?
Il beneficio è previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La legge introduce anche un set di cause di esclusione particolarmente incisive, infatti non spetta alle imprese in:
- liquidazione volontaria,
- fallimento,
- liquidazione coatta,
- concordato senza continuità o altre procedure concorsuali (incluse quelle del Codice della crisi),
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001.
Inoltre, per le imprese ammesse, la spettanza è subordinata al rispetto delle norme su sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi.
Questa impostazione rafforza il carattere “selettivo” dell’agevolazione e suggerisce, in chiave operativa, di predisporre checklist preventive (DURC, compliance 231, assetto procedurale) prima di impegnare investimenti rilevanti.
Iperammortamento 2026: Quando effettuare gli investimenti?
Per usufruire dell’Iperammortamento 2026 gli investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Quanto vale l’iperammortamento 2026: aliquote 180% – 100% – 50% e limiti
La misura non è “un’aliquota unica”: la maggiorazione del costo segue una logica a scaglioni. Il comma 427 prevede:
- +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- +100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni
Attenzione: la maggiorazione opera ai soli fini della deducibilità delle quote (ammortamento o leasing), quindi il “valore” economico dipende da:
- aliquota d’imposta del soggetto (IRES/IRPEF),
- tempo di recupero (durata ammortamento/leasing),
- capienza fiscale.
Esempio numerico
Impresa IRES acquista un bene agevolabile (costo 1.000.000 €). Con maggiorazione 180%:
- costo fiscalmente rilevante per deduzioni = 1.000.000 × (1 + 1,80) = 2.800.000 €
- extra-deduzione rispetto al costo “normale” = 1.800.000 €
- beneficio potenziale IRES (24%) = 1.800.000 × 24% = 432.000 € (spalmato sugli anni di deduzione)
È un esempio utile per comprendere l’ordine di grandezza: il beneficio è “molto alto” in percentuale, ma non immediato come un credito compensabile.
Quali beni sono agevolabili: Allegati IV e V e interconnessione
La maggiorazione è riconosciuta per investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli Allegati IV e V, “interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura” (logica 4.0);
- beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (anche a distanza), con inclusione degli impianti di stoccaggio.
Per il fotovoltaico la norma restringe il perimetro: sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici richiamati da specifiche disposizioni (art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. 181/2023 convertito).
Implicazione operativa: oltre alla “classica” documentazione 4.0 (perizia/attestazione e prova dell’interconnessione), si aggiunge un’attenzione particolare alla conformità tecnica dei componenti energetici e alla riconducibilità puntuale ai richiami normativi.
È inoltre richiesto che i beni agevolati (richiamati dal comma 429) siano “prodotti” in uno Stato UE o in uno Stato aderente allo SEE.
Sul piano pratico, questo profilo impatta la contrattualistica con i fornitori e la documentazione di filiera: per investimenti complessi (linee, impianti, revamping), è opportuno prevedere clausole che consentano di ricostruire l’origine/produzione del bene e di tracciare la conformità ai requisiti di legge.
Come si accede: comunicazioni e certificazioni tramite piattaforma GSE
Uno degli elementi più innovativi è la procedura: per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE le apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.
La norma prevede inoltre un decreto attuativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definire modalità operative, contenuti, termini e documentazione a supporto.
In parallelo, il GSE gestisce (in convenzione con il MIMIT) le procedure di accesso e controllo, e sviluppa la piattaforma anche per finalità di monitoraggio.
Cumulabilità con altri incentivi: sì, ma con regole stringenti
Il comma 431 chiarisce che l’iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni nazionali ed europee sugli stessi costi, a condizione che:
- il sostegno non copra le medesime quote di costo del progetto,
- non si superi il costo sostenuto,
- la base di calcolo sia assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano di specifiche disposizioni richiamate dalla stessa norma.
Iperammortamento 2026: Cosa succede se il bene viene ceduto?
La legge disciplina anche cosa accade se il bene viene ceduto a titolo oneroso o destinato all’estero durante il periodo di fruizione.
In sintesi: la fruizione delle quote residue non viene meno se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisce il bene con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore, il beneficio prosegue sulle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Impatti contabili e di bilancio: differenze temporanee e fiscalità differita
Poiché la maggiorazione è espressamente prevista “ai fini delle imposte sui redditi” e incide sulle quote deducibili (ammortamento/leasing), in bilancio civilistico il bene resta iscritto al costo storico; il maggior beneficio si manifesta come variazione in diminuzione in dichiarazione (o come meccanismo equivalente, a seconda delle istruzioni operative). Questo genera tipicamente differenze temporanee tra risultato civilistico e imponibile fiscale, con possibili impatti su imposte differite/anticipate (OIC/IAS, a seconda dei principi applicati).
Per i gruppi o le società con reporting strutturato, vale la pena impostare fin da subito una riconciliazione “per progetto” tra:
- costo civilistico,
- maggiorazione fiscale,
- quote dedotte per anno,
- residuo agevolazione.
Conclusioni
Questo strumento rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono effettuare investimenti in beni strumentali.
Per ulteriori informazioni consiglio di scrivere una email al seguente indirizzo: info@studiomonticchio.it
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