Piano Transizione 5.0: nuove semplificazioni previste dalla Legge di Bilancio 2025
Piano transizione 5.0: In precedenza abbiamo affrontato questo argomento in un precedente articolo nel quale abbiamo descritto questa interessante misura.
Tuttavia, la nuova Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti semplificazione che rendono lo strumento ancora più interessante e di facile fruizione.
Quindi, in questo articolo affronteremo le principali novità introdotte per il Piano Transizione 5.0:
- Nuovi scaglioni di Investimento;
- Nuove percentuali per l’acquisto di pannelli fotovoltaici;
- Ampliamento possibilità di cumulabilità;
- Possibilità di evitare la certificazione energetica;
- Possibilità di fruizione per le EsCo.
Nuovi scaglioni di investimento
Gli scaglioni di investimento vengono ridotti da tre a due: il precedente scaglione fino a 2,5 milioni di euro e quello compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro sono stati unificati.
% Riduzione consumi energetici | Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10% | Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15% | Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15% |
Fino a 10 milioni | 35% | 40% | 45% |
Da 10 a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
Per le società in locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.
Piano Transizione 5.0: Modifica della base di calcolo per l’acquisto dei moduli fotovoltaici
Gli investimenti per l’acquisto di moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari:
- al 130% (ex 100%) per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%;
- al 140% (ex 120%) per i moduli con efficienza di modulo almeno pari al 23,5%;
- al 150% (ex 140%) per i moduli con efficienza di modulo almeno pari al 24%.
Piano Transizione 5.0 : ampliate le possibilità di cumulabilità
È prevista la cumulabilità con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).
Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In ogni caso, non è ammissibile il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.
Si ricorda che il credito d’imposta “Piano Transazione 5.0” non è cumulabile con il credito d’imposta “Transizione 4.0”.
Possibilità di evitare la certificazione energetica
Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi, gli investimenti in beni di cui all’allegato A, Legge 11 dicembre 2016 n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3% e 5%, senza necessità di produrre la perizia asseverata attestante la riduzione. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore.
Introduzione delle ESCo
Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.
La riduzione dei consumi energetici si considera conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati in presenza di un contratto EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia previsto l’impegno a conseguire una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall’investimento.