Visto di conformità: ecco cosa cambia con la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, visto di conformità per tutti i bonus edilizi in caso di sconto in fattura e cessione del credito
Visto di conformità: grandi novità contenute nella circolare 16/E dell’Agenzia delle entrate.
Quindi vediamo di analizzare tutte le novità contenute nella citata circolare:
- Scarica la circolare 16/E in pdf
- Superbonus 110: ecco quando sarà obbligatorio il visto di conformità
- Bonus edilizi: visto di conformità obbligatorio nel caso di sconto in fattura e cessione del credito
Scarica la circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate in pdf
In primo luogo ti consiglio di scaricare la circolare in pdf:
Successivamente vediamo nello specifico il contenuto della stessa.
Superbonus: il visto di conformità sarà necessario anche nel caso in cui le rate siano fruite in dichiarazione
Con l’articolo 1, comma 1, lett. a) si introduce l’obbligo di apporre il visto di conformità anche nel caso in cui il beneficiario sfrutti l’agevolazione tramite la dichiarazione dei redditi.
Tuttavia il visto di conformità, anche in caso di Superbonus, non è necessario qualora la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto di imposta.
Infine si precisa che le spese sostenute per l’apposizione del visto rientrano tra le spese che possono essere oggetto dell’agevolazione.
Le nuove disposizioni dovranno essere applicate per gli interventi ed i relativi pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021.
In aggiunta si fa cenno ad un nuovo decreto ministeriale tramite cui verranno individuati valori massimi per determinati beni.
Quindi si dovrà fare riferimento a questi valori massimi per asseverare la congruità delle spese.
Cessione di rate residue: ecco come funziona
Nella circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate viene chiarito come comportarsi nel caso di cessione di quote residue non fruite.
Se il contribuente ha fruito della rata 2020 in dichiarazione ed intende cedere le quote residue nel 2021 dovrà essere in possesso dell’asseverazione per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata e del visto di conformità.
Bonus edilizi diversi dal Superbonus: visto di conformità necessario nel caso di sconto in fattura e cessione del credito
L’articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del
visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese a tutti i Bonus edilizi qualora il beneficiario opti per sconto in fattura e cessione del credito.
Tuttavia l’attestazione della congruità delle spese, se prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al d.m. 6 agosto 2020 nel caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013 effettuati a partire dal
6 ottobre 2020, è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione.
Come precedentemente detto queste disposizioni trovano applicazione per le fatture ed i pagamenti effettuati a decorrere dal 12 novembre 2021.
Infine ti consiglio il nostro file excel per il calcolo automatico dei massimali per il Superbonus 110 e la lettura del nostro articolo proprio sull’argomento Massimali Superbonus.