Sanzione tardiva registrazione locazione pluriennale: ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 56/E

Sanzione tardiva registrazione locazione pluriennale: vediamo gli ultimi chiarimenti in materia forniti da AdE nella risoluzione n. 56 del 13/10/2025.
In questo articolo vedremo:
Contesto normativo: art. 69 TUR e imposta di registro sui contratti pluriennali
L’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986 (TUR) disciplina la sanzione per tardiva registrazione degli atti soggetti a imposta di registro, tra cui rientrano i contratti di locazione pluriennali.
Nei contratti di durata superiore a un anno, l’imposta può essere versata in un’unica soluzione o annualmente.
Questa scelta ha generato dubbi sul calcolo delle sanzioni.
Infatti, il quesito che ci si pone è: Nel caso in cui il contratto venga registrato tardivamente la sanzione va calcolata sull’intero importo del contratto anche se si sceglie il pagamento annuale dell’imposta di registro?
Sanzione tardiva registrazione locazione pluriennale: ecco la novità contenuta della Risoluzione 56/E
La prassi precedente dell’Agenzia prevedeva che la sanzione fosse calcolata sull’imposta complessiva per tutta la durata del contratto, anche quando il versamento era annuale.
Recentemente, invece, la giurisprudenza ha stabilito che, nel caso di versamento annuale, la violazione riguarda solo la prima annualità.
Infatti la Risoluzione n. 56 del 13/10/2025 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate conferma l’orientamento della Cassazione:
“In caso di tardiva registrazione di un contratto pluriennale con pagamento annuale dell’imposta, la sanzione ex art. 69 TUR si calcola solo sulla prima annualità.”
Questa nuova linea interpretativa consentirà ai contribuenti che registrano i contratti tardivamente di ottenere un cospicuo risparmio sulle sanzioni operate.
Risoluzione 56 del 13/10/2025
Conclusioni
La Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 fornisce un criterio chiaro e operativo per il calcolo della sanzione per tardiva registrazione del contratto di locazione pluriennale, allineando la prassi dell’Agenzia alle indicazioni della Cassazione.
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