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Auto Aziendale: Trattamento contabile e fiscale

by Gianmario Andriani
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Auto aziendale: tutto quello che c’è da sapere sulla deducibilità dei costi e la detraibilità dei ricavi

In questo articolo vedremo il trattamento iva e la deducibilità dei costi relativa all’acquisto e alla manutenzione di autoveicoli aziendali.

In Italia, per quanto riguarda la fiscalità degli autoveicoli, si applicano regole differenti per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA, a seconda della loro destinazione d’uso (promiscua o strumentale) e del soggetto che li impiega (impresa o professionista).

Quindi vediamo:

Trattamento fiscale Autoveicoli ad Uso Promiscuo assegnati a dipendenti o collaboratori

Si intendono “autoveicoli ad uso promiscuo” quelli utilizzati sia per esigenze aziendali che personali.

Il trattamento più favorevole si applica agli autoveicoli che vengono assegnati in uso promiscuo a dipendenti o collaboratori per la maggior parte del periodo d’imposta.

  • Deducibilità del costo: È possibile dedurre il 70% dei costi sostenuti (ammortamento, canoni di leasing/noleggio) senza alcun limite di spesa sul valore del veicolo. Per beneficiare di questa percentuale, l’assegnazione deve risultare da idonea documentazione(ad esempio, un contratto di lavoro o una scrittura privata con data certa) e l’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente.
  • Detraibilità dell’iva:
    • Se l’autoveicolo è concesso in uso promiscuo al dipendente senza l’addebito di un corrispettivo specifico per l’utilizzo personale (il cosiddetto “fringe benefit” è tassato in busta paga ma non riaddebitato con fattura) l’iva è detraibile al 40%. Questa è la regola generale per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o della professione . La parte di IVA non detraibile si somma al costo del bene e diventa deducibile con le stesse percentuali del costo.
    • Se l’azienda addebita al dipendente un corrispettivo per l’uso personale del veicolo, tale corrispettivo deve essere fatturato con IVA e deve essere almeno pari al valore normale del fringe benefit determinato secondo i criteri per la valorizzazione dei benefici in natura. In questo caso, l’operazione è considerata totalmente inerente all’attività d’impresa e consente la detraibilità integrale dell’IVA.

I costi accessori quali la manutenzione del veicolo o l’acquisto del carburante seguono gli stessi principi e trovano l’applicazione delle medesime percentuali.

Trattamento fiscale autoveicoli strumentali

Gli autoveicoli strumentali sono quelli utilizzati esclusivamente per l’attività d’impresa, arte o professione. Si distinguono in:

  • Oggettivamente strumentali: veicoli che costituiscono l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (ad esempio, taxi, veicoli da noleggio, auto di scuole guida).
  • Strumentali per natura: veicoli indispensabili per lo svolgimento dell’attività e utilizzati esclusivamente a tale scopo (ad esempio, autocarri, furgoni, veicoli di cantiere). L’esclusività dell’utilizzo deve essere provata dal contribuente (ad esempio, con un giornale di bordo).

Per questa categoria di veicoli la detraibilità iva è totale e quindi del 100% così come la deducibilità dei costi. Gli stessi principi si applicano per i costi accessori come la manutenzione o l’acquisto di carburante.

E’ importante sottolineare che è sempre più corposa la giurisprudenza che condanna i contribuenti alla restituzione dell’iva indebitamente detratta sull’acquisto di automobili immatricolate come autocarri.

Per questo motivo si consiglia la massima cautela nell’utilizzo di tali percentuali.

Trattamento fiscale autoveicoli ad uso promiscuo

Nella grande maggioranza delle aziende le auto acquistate dalla stessa sono a disposizione dell’imprenditore sia durante l’orario di lavoro che non.

E’ il così detto utilizzo promiscuo, questo caso, in materia di detraibilità iva, è regolato dal testo unico dell’iva all’art. 19-bis1 DPR 633/1972 mentre la deducibilità dei costi è regolata dall’art. 164 del TUIR.

In particolare, di seguito le percentuale di detraibilità iva e deducibilità dei costi:

  • Deducibilità del costo: È possibile dedurre il 20% dei costi sostenuti, con un tetto di spesa massimo di €18.075,99 per l’acquisto ed il leasing, mentre per noleggio/leasing annuo vi è un tetto di €3.615,20. I servizi inclusi nel canone di noleggio (manutenzione, bollo, assicurazione) sono deducibili al 20% senza limiti specifici di costo per la “quota servizi”.
  • Detraibilità dell’Iva: L’iva è detraibile al 40% per acquisto, leasing, noleggio, manutenzione e carburante.

E’ opportuno sottolineare che il testo unico dell’iva prevede un trattamento particolare per gli agenti di commercio e rappresentanti.

Per questa particolare categoria è prevista una detrazione iva del 100% ed una deducibilità del costo pari all’80% per acquisto, leasing, noleggio e tutte le spese di impiego, con limiti di spesa superiori: €25.822,84 per l’acquisto e €5.164,57 per il canone annuale di noleggio/leasing.

Ti consiglio di leggere il nostro articolo sugli adeguati assetti organizzativi.

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