Si possono cumulare Zes e transizione 5.0? Si, ma occorre evitare il doppio finanziamento
Cumulabilità Zes e 5.0: La possibilità di cumulare il credito di imposta Zes con il credito di imposta “transizione 5.0″ sarebbe una grande opportunità per le imprese che intendo effettuare investimenti nel corso del 2025.
Tuttavia, questa possibilità, è spesso oggetto di dibattito sia riguardo l’effettiva cumulabilità sia sulle modalità di applicazione della stessa.

In questo articolo vedremo:
- Riferimenti normativi
- Faq 8.6 Transizione 5.0
- Modalità di calcolo del cumulo Zes e 5.0 con tool excel
Cumulabilità Zes e 5.0: i riferimenti normativi
In primo luogo occorre citare la legge di bilancio 2025, con cui il legislatore ha concesso la possibilità di cumulare il credito di imposta derivante dalla “transizione 5.0″ con altre agevolazioni che attingono da fondi europei.
Questo cambiamento di rotta ha aperto alla possibilità di cumulo con il credito di imposta Zes, tuttavia è doveroso applicare alcune accortezze per evitare il principio del doppio finanziamento.
A tal riguardo, l’agenzia delle entrate con l‘interpello n.168/2025 del 23 giugno ha dichiarato che questo particolare aspetto non è di sua di competenza ed ha rinviato alla circolare 33 del 31 dicembre 2021 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In questa circolare la RGS chiarisce che il principio del doppio finanziamento anche in caso di aiuti cofinanziati da fondi diversi.
In conclusione le due agevolazioni sono cumulabili ma evitando il doppio finanziamento.
Cumulabilità Zes e 5.0: il chiarimento del Gse nelle Faq relative alla 5.0
Quindi, occorre capire come evitare il doppio finanziamento ed ottenere quindi entrambe le agevolazioni.
In questo ci viene in aiuto la Faq 8.6 rilasciata dal Gse in cui si legge quanto segue:
Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed
europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le
medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la
base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei
contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Di seguito il documento completo in pdf:
Faq GSE Transizione 5.0
Modalità di calcolo Transizione 5.0 nel caso di cumulo con Zes
Nelle stessa Faq è stato fornito un esempio chiarificatore della modalità di calcolo del credito di imposta “Transizione 5.0″ nel caso di cumulo con altro aiuto, come ad esempio la Zes.
La Faq chiarisce che nel caso di un investimento, pari ad un importo X, in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità d’aiuto pari a Y, il credito d’imposta 5.0 si calcola applicando l’aliquota spettante, definita sulla base dei parametri di investimento e di risparmio energetico, su un importo pari a X-Y.
Quindi poniamo il caso di un’azienda che effettua un investimento, agevolabile sia con Zes che con 5.0, pari ad € 500.000,00.
Poniamo che all’azienda, in base ai parametri dimensionali, di investimento e di risparmio energetico spetti l’agevolazione Zes del 60% e 5.0 del 35%.
L’ammontare del credito di imposta sarà pari a:
- Zes: 300.000,00 € (60% di 500.000,00)
- Transizione 5.0: 70.000,00 (35% di 200.000,00, cioè la differenza tra investimento e agevolazione Zes).
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