Posso essere licenziato se non faccio il vaccino? Ecco cosa dicono il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro e l’articolo 2087 del Codice Civile riguardo la tutela delle condizioni sul posto di lavoro
Posso essere licenziato se non faccio il vaccino?
A seguito della diffusione del virus – SARS CoV 2 si è ampiamente discusso se il datore di lavoro possa o meno licenziare il dipendente che si rifiuti di sottoporsi a vaccinazione.
Pertanto vediamo in questo articolo cosa dice in merito il nostro ordinamento:
- Ecco cosa dice l’articolo 2087 del Codice Civile
- Il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro
- Cosa dice l’articolo 32 della Costituzione
- Quindi il datore di lavoro può licenziare il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi al vaccino?
- Una possibile soluzione alternativa
Posso essere licenziato se non faccio il vaccino? Cosa dice l’articolo 2087 del Codice Civile
In primo luogo in relazione a tale emergenza, analizziamo l’articolo 2087 del Codice Civile che prevede:
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
Art. 2087 del C.c.
Tale normativa impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’attività svolta dal lavoratore.
Infatti la sicurezza sul luogo di lavoro rientra nei beni di rilevanza Costituzionale.
Lo conferma non solo l’articolo 2087 del Codice Civile, ma anche l’articolo 279 del D.Lgs. 81/2008.
Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro firmato da imprese e sindacati
In aggiunta occorre precisare che il 14 marzo 2020 imprese e sindacati hanno firmato il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale protocollo ha finalità non solo di tutelare la sicurezza, ma anche la salute dei dipendenti da un possibile contagio del virus.
In seguito il protocollo è stato integrato il 24 aprile 2020.
Le relative prescrizioni comportano l’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 2087 del Codice Civile.
L’articolo 32 della Costituzione: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
Per inquadrare al meglio l’argomento posto in esame sarebbe opportuno richiamare all’attenzione l’articolo 32 della Costituzione
L’articolo citato prevede che:
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
Art. 32 della Costituzione
Quest’ultima norma non prevede alcun obbligo di vaccinazione per la popolazione e non risulta esserci un’imposizione per determinate categorie di lavoratori.
Quindi non spetta di certo al datore di lavoro la somministrazione del vaccino.
Il vaccino è considerato una misura di protezione/prevenzione ed il piano vaccinale viene interamente gestito dal Governo.
Mentre la procedura di somministrazione viene gestita dalle autorità sanitarie.
Quindi posso essere licenziato se non faccio il vaccino?
Il datore di lavoro può licenziare il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi?
Tenuto conto di quanto detto, risulterebbe difficile dare una risposta in grado di giustificare l’eventuale licenziamento del dipendente da parte del datore di lavoro, salvo comprovati casi.
Allo stato attuale, il lavoratore non può essere licenziato.
Tuttavia può essere allontanato, se non vaccinato, dal luogo di lavoro in quanto risulterebbe inidoneo a svolgere la propria prestazione in sicurezza.
Lo Smart working e il testo unico sulla sicurezza del lavoro
A tal proposito l’articolo 3, comma 10, del decreto legislativo n. 81/2008 tutela i lavoratori subordinati.
Infatti, gli stessi possono effettuare il lavoro a distanza da casa utilizzando strumenti telematici e informatici.
Lo smart working, per come definito dalla L. 81/2017 in tema di lavoro agile, consente di realizzare la prestazione anche al di fuori del posto di lavoro.
Questo permetterà di evitare luoghi e ambienti da cui possa derivare un pericolo sia per la propria salute sia per l’incolumità altrui.