L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in attesa dell’attuazione dell’assegno unico ed universale.
In questa circolare vedremo:
Assegno temporaneo figli minori: a chi è rivolto?
La prestazione è rivolta alle famiglie, in possesso dei requisiti ISEE, che non percepiscono gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare ANF) per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli adottati e in affido preadottivo.
Pertanto l’assegno temporaneo spetta ai:
- lavoratori autonomi;
- titolari di P. Iva;
- disoccupati;
- coltivatori diretti;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei familiari che non hanno requisiti per godere dell’ANF.
A chi non spetta?
L’assegno si determina in funzione del numero dei figli minori e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE; pertanto con ISEE da 50.000 euro in su NON SPETTA
Assegno temporaneo figli minori: a quanto ammonta e come si calcola?
In breve:
l’assegno temporaneo spetta in misura piena per ISEE fino a 7.000 (167,5 euro per ciascun figlio minore, che diventano 217,8 in caso di nuclei numerosi, oltre il secondo figlio) per decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento di 50.000 euro di ISEE.
Gli importi dell’assegno temporaneo sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità presente nel nucleo.
L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS sulla base della domanda presentata, con le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente;
- bonifico domiciliato presso l’ufficio postale;
- carta di pagamento con IBAN.
Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori (salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive col minore).
COME FARE DOMANDA?
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a mezzo:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai patronati di fiducia