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Il Governo ha approvato il decreto legge “Cura Italia” che mette a disposizione 25 miliardi di euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e cittadini.

Dovrebbe essere pubblicato oggi, 17/03/2020, in Gazzetta Ufficiale il testo del nuovo decreto approvato per far fronte all’emergenza “Covid-19“.
Il decreto conterrà le misure ritenute più urgenti, e quindi riferite al mese di Marzo, alle quali ne succederanno altre, in successivi decreti, che riguarderanno i mesi seguenti.

Di seguito un riassunto dei principali provvedimenti contenuti nel decreto “Cura Italia“:

  • Sospensione versamenti. E’ stata prevista la sospensione dei pagamenti di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dell’Iva di marzo 2020, in scadenza il 16/03/2020, sino al 20/03/2020 per i contribuenti con ricavi superiori a 2000000 di euro, e sino al 31/05/2020 per gli altri contribuenti.
  • Sospensione degli altri adempimenti fiscali. Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020. Le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.
  • Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti. La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
  • Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020. Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
  • Ritenute per professionisti. Società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400.000 euro non devono versare le ritenute, dei suddetti compensi, fino al 31.03.2020. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente.
  • Blocco delle compensazioni. Rimane invariata l’entrata in vigore del blocco per l’utilizzo della compensazione dei crediti fiscali, introdotto dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020. Questo potrebbe causare notevoli problemi di liquidità alle imprese Italiane.
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti. È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
  • Credito d’imposta contratti di locazione. È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
  • Detrazione erogazioni liberali. Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
  • Indennità una tantum. Ai professionisti, ai titolari di impresa (commercianti ed artigiani), ai co.co.co., non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro; riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri ecc.). È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
  • Sospensione rimborso prestiti e Mutui. Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle micro-imprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
    È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Sospensione anche per le rate dei mutui prima casa per i dipendenti, per i quali non è richiesta la presentazione dell’Isee.
  • Premio per il lavoro svolto nella sede. Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
  • Differimento termini approvazione bilancio. Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle S.p.a., S.r.l., Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle S.r.l. è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, c.c.
  • Licenziamenti sospesi per 2 mesi. Dall’entrata in vigore del decreto legge è precluso per 2 mesi l’avvio delle procedure sull’individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità, e sui licenziamenti collettivi, sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.02.2020. In questo periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Resta, dunque, la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari.
  • Nuove misure per il sostegno del comparto agricolo. Il decreto legge “Cura Italia” ha introdotto anche misure di sostegno al comparto agricolo, di seguito elencate:
    – Anticipo Pac. Sale dal 50 al 70% del dovuto la percentuale degli anticipi Pac (politica agricola comune) che le imprese hanno diritto a incassare;
    – Prestazioni di lavoro di parenti e affini. È stato esteso dal 4° al 6° grado di parentela o affinità il limite entro il quale le prestazioni svolte da parenti o affini in modo occasione di breve periodo (aiuto, mutuo aiuto, obbligazione orale senza compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo e subordinato;
    – Eccedenze alimentari. Sono stati messi a disposizione fondi per 50 milioni di euro per recuperare le eccedenze alimentari invendute, così da destinarle alle persone indigenti e bisognose.

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