La bozza del “Decreto Liquidità” prevede garanzie statali pari al 100% solo per i piccoli prestiti fino a 25.000 euro, destinati a microimprese e partite Iva, concessi senza alcuna valutazione bancaria del merito creditizio.
Per i finanziamenti oltre i 25.000 euro, si avrà la garanzia dello Stato non oltre il 90%, si potrà avere al massimo un sistema misto Stato + 10% Confidi privati.
Nella bozza del decreto sono inseriti i seguenti tetti: l’azienda deve avere un fatturato massimo di 3,2 milioni e potrà ottenere un finanziamento non superiore al minore tra il 25% dei ricavi e l’importo di 800mila euro. In pratica, sotto i 3,2 milioni di ricavi, il prestito scenderà proporzionalmente sotto gli 800mila euro.
Occorre precisare che i 400 miliardi di euro annunciati dal governo non sono uno stanziamento di risorse, ma la stima (massima) di prestiti che potranno essere attivati dal sistema bancario sfruttando le garanzie statali. Si segnala, inoltre, che il decreto non è ancora stato pubblicato (per ora si tratta solo di una bozza) e comunque, anche quando lo sarà, per entrare in vigore avrà bisogno del via libera da parte della Ue. Inoltre, per accedere alle garanzie bisognerà mettere in conto passaggi burocratici e, nei casi di finanziamento oltre i 25.000 euro, valutazioni discrezionali bancarie sul quadro economico dell’azienda.
Sospensioni dei versamenti tributari e contributivi con calcoli complessi e rischiosi
La bozza del “Decreto Liquidità” ha previsto la proroga dei termini per i versamenti tributari e contributivi anche per i mesi di aprile e maggio 2020. La sospensione interessa sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con ricavi o compensi sopra tale soglia. A condizione che si sia subita una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% per i primi e del 50% per i secondi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto a quelli conseguiti rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2019.
Attenzione che, in generale, si tratta solo di un rinvio: i versamenti per chi rientrerà nei parametri dei ricavi o compensi fissati dovranno essere effettuati entro il 30 giugno o al massimo dilazionati in 5 rate. Si segnala, inoltre, la complessità dei calcoli per avere diritto alle sospensioni. Più in particolare, la sospensione dei versamenti delle ritenute e Iva per i mesi di aprile e maggio 2020 è legata tassativamente all’andamento dei “ricavi” che non è un dato di immediata rilevazione in corso d’anno. Infatti la sospensione dei versamenti scatta a condizione che i ricavi o compensi siano diminuiti di almeno il 33% nel marzo 2020 in confronto a marzo 2019; in questo caso slittano i versamenti delle ritenute e Iva di aprile; poi se i ricavi e compensi conseguiti nel mese di aprile 2020 sono inferiori del 33% di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione dei versamenti di maggio. Con analoghe premesse slittano a giugno anche i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, lo scostamento deve essere di almeno il 50%.
Si sarà, dunque, sottoposti a controlli sul calo dei ricavi o compensi (33% o 50% a seconda che l’asticella si attesti sotto o sopra i 50 milioni di euro). Quindi non sono escluse in futuro sanzioni per ritardati versamenti.