In scadenza il 07/09 la presentazione della domanda per dpi e sanificazione
Il 7.09.2020 è il termine ultimo per l’invio della comunicazione delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e le operazioni di sanificazione al fine di prenotare il relativo credito di imposta previsto dall’articolo 125 del D.L.34/2020. La comunicazione deve contenere:
- L’importo che il soggetto ha sostenuto sino al mese precedente all’invio telematico, quindi se viene effettuata a settembre devono essere prese in considerazione le spese sostenute sino ad agosto;
- L’importo che si prevede di sostenere fino al 31.12.2020;
- L’importo del credito a cui si avrebbe diritto tenendo conto dell’aliquota del 60% prevista.
I beneficiari di tale misura sono le imprese, i professionisti, gli artisti, gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
L’aliquota prevista è del 60% per un importo massimo di € 60.000, tale importo non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, né sarà soggetto a limiti di compensazione.
Il beneficiario potrà optare per la cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il termine ultimo per la cessione è il 31.12.2021. La quota di credito ceduto non utilizzata entro tale termine non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Per le spese sostenute si useranno due criteri contabili differenti :
- criterio di cassa: persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, enti non commerciali, imprese individuali e società di persone in regime di contabilità semplificata;
- criterio di competenza: imprese individuali, società, enti commerciali, enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria.