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Calcolo imposta di successione 2026 | Calcolatore gratuito

da Gianmario Andriani
calcolo imposta di successione

Il calcolo imposta di successione si fa sulla quota di ciascun erede, non sull’intera eredità. Inserisci attivo, passività e beneficiari: il calcolatore applica franchigie e aliquote, aggiunge imposte ipotecaria e catastale e produce il prospetto di autoliquidazione con le scadenze.

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Calcolo imposta di successione e donazione 2026

Inserisci l’attivo ereditario, le passività e gli eredi: il calcolatore applica franchigie e aliquote per ciascun beneficiario e produce il prospetto di autoliquidazione, comprensivo di imposte ipotecaria e catastale e delle scadenze di versamento.

Prospetto di calcolo
1 Data di apertura della successione
2 Immobili e terreni

Il valore catastale si ottiene rivalutando la rendita e applicando il moltiplicatore di categoria. Se conosci già il valore, scegli «Valore indicato».

3 Altri beni e diritti

Conti correnti, titoli, quote societarie, aziende, crediti. Spunta «Esente» per titoli di Stato, TFR, polizze vita e per aziende o partecipazioni di controllo trasferite al coniuge o ai discendenti con impegno alla prosecuzione per almeno 5 anni.

4 Passività e presunzione del 10%

Debiti del defunto, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funerarie deducibili fino a 1.549,37 euro.

5 Eredi e legatari

Franchigia e aliquota si applicano per ciascun beneficiario, sulla sua quota netta. La somma delle quote deve fare 100%.

Come si calcola l’imposta di successione

L’imposta di successione non colpisce l’eredità nel suo complesso, ma la quota che spetta a ciascun erede o legatario. È un punto che genera molti errori di stima: chi eredita un patrimonio da 2 milioni diviso tra due figli non supera alcuna soglia, perché ognuno dei due riceve un milione e la franchigia si applica per ciascun beneficiario, non una sola volta sull’asse.

Il procedimento si articola in cinque passaggi:

  1. si determina l’attivo ereditario, cioè l’insieme dei beni e diritti trasferiti, valutati secondo i criteri di legge;
  2. si sottraggono le passività ammesse in deduzione e documentate;
  3. si aggiunge, salvo inventario analitico, la presunzione del 10% per denaro, gioielli e mobilia;
  4. si individua la quota netta attribuita a ciascun beneficiario;
  5. su quella quota si applicano franchigia e aliquota corrispondenti al rapporto di parentela.

Aliquote e franchigie

BeneficiarioFranchigia per personaAliquota
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti in linea retta)1.000.000 €4%
Fratelli e sorelle100.000 €6%
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° gradonessuna6%
Ogni altro soggetto (convivente non coniugato, amico, ente non esente)nessuna8%
Beneficiario con disabilità grave ai sensi della L. 104/19921.500.000 €secondo il grado di parentela

La franchigia maggiorata per disabilità grave prescinde dal rapporto di parentela: spetta anche a un beneficiario che, in assenza di disabilità, non avrebbe diritto ad alcuna esenzione.

Come si valutano gli immobili

Ai fini della dichiarazione di successione gli immobili si dichiarano al valore catastale, ottenuto rivalutando la rendita del 5% e moltiplicandola per il coefficiente di categoria. È un valore in genere assai inferiore a quello di mercato, ed è il motivo per cui molte successioni con immobili restano ampiamente sotto franchigia.

CategoriaRivalutazioneMoltiplicatore
Gruppo A e C (escluse A/10 e C/1)5%120
Abitazione con agevolazione prima casa5%110
Uffici A/10 e gruppo D5%60
Negozi C/1 e gruppo E5%40,8
Gruppo B5%140
Terreni non edificabili (reddito dominicale)25%90
Terreni – coltivatori diretti e IAP25%75

Fanno eccezione le aree edificabili, che vanno dichiarate al valore venale in comune commercio: per queste il valore catastale non è utilizzabile.

Cosa non entra nell’attivo

Alcuni beni restano fuori dalla base imponibile e possono cambiare radicalmente il conto finale:

  • titoli del debito pubblico e altri titoli di Stato equiparati;
  • indennità di fine rapporto e somme corrisposte dall’INPS agli eredi;
  • capitali delle polizze vita erogati ai beneficiari designati;
  • veicoli iscritti al PRA;
  • aziende, rami d’azienda e partecipazioni di controllo trasferiti al coniuge o ai discendenti, a condizione che i beneficiari proseguano l’attività o mantengano il controllo per almeno cinque anni, con impegno espresso nella dichiarazione;
  • beni culturali sottoposti a vincolo, alle condizioni di legge.

L’esenzione per il passaggio generazionale d’impresa è la più rilevante nella pratica professionale ed è anche quella che più spesso viene persa per un difetto formale: senza la dichiarazione di impegno alla prosecuzione, l’agevolazione non si applica.

Passività deducibili

Si deducono i debiti esistenti alla data di apertura della successione e documentati, le spese mediche e chirurgiche sostenute per il defunto negli ultimi sei mesi di vita, e le spese funerarie nel limite di 1.549,37 euro. I debiti verso familiari richiedono forme di prova rafforzate.

Imposte ipotecaria e catastale

Quando nell’asse ci sono immobili si aggiungono l’imposta ipotecaria (2% del valore catastale) e l’imposta catastale (1%), ciascuna con un minimo di 200 euro. Se almeno un erede possiede i requisiti prima casa, entrambe si riducono alla misura fissa di 200 euro. A questi si sommano l’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Sono dovute anche quando l’imposta di successione è pari a zero: è la ragione per cui una successione «senza tasse» comporta comunque un esborso di alcune centinaia di euro.

Autoliquidazione: cosa è cambiato

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta non viene più liquidata dall’Agenzia delle Entrate con avviso: la calcola e la versa direttamente il contribuente, o il professionista che lo assiste, compilando il quadro EF della dichiarazione telematica. Il controllo dell’amministrazione interviene dopo.

Ciò che conta è la data di apertura della successione, non quella di presentazione della dichiarazione: per un decesso avvenuto nel 2024, una dichiarazione presentata oggi segue ancora il regime precedente.

Il quadro delle scadenze:

  • 12 mesi dal decesso per la dichiarazione telematica;
  • 90 giorni dal termine di presentazione per il versamento dell’imposta autoliquidata con F24;
  • imposte ipotecaria, catastale, di bollo e tasse ipotecarie si versano invece al momento della presentazione;
  • oltre 1.000 euro è ammessa la rateazione: 20% subito e il resto in rate trimestrali.

Un’altra novità strutturale è l’abolizione del coacervo successorio: le donazioni fatte in vita dal defunto non riducono più la franchigia disponibile in successione. In pratica la franchigia da un milione può essere usata due volte, una in vita con le donazioni e una alla morte, il che rende la pianificazione con donazioni anticipate molto più efficace di quanto non fosse in passato.

Calcolo imposta di successione: Le donazioni

Aliquote e franchigie della donazione coincidono con quelle della successione, ma il funzionamento è diverso su tre punti: non si deducono passività, non opera la presunzione del 10%, e le donazioni precedenti fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario erodono la franchigia disponibile. Sugli immobili donati restano dovute ipotecaria e catastale nella stessa misura vista sopra. Le donazioni di modico valore e le liberalità d’uso restano fuori dal campo di applicazione.

Esempi di calcolo

Due figli, casa e liquidità

Asse composto da un appartamento con valore catastale di 180.000 euro e 220.000 euro tra conti e titoli, senza debiti. Con la presunzione del 10% il valore globale netto è 440.000 euro, cioè 220.000 euro per ciascun figlio: ampiamente sotto la franchigia da un milione, quindi imposta di successione pari a zero. Restano dovuti circa 400 euro di ipotecaria e catastale se uno dei figli ha i requisiti prima casa, più bollo e tasse.

Un fratello unico erede

Asse netto di 500.000 euro. Franchigia 100.000 euro, imponibile 400.000 euro, aliquota 6%: imposta di 24.000 euro. Lo stesso patrimonio, se lasciato a un figlio, non produrrebbe alcuna imposta.

Un convivente non coniugato

Asse netto di 300.000 euro lasciato al convivente: nessuna franchigia, aliquota 8%, imposta di 24.000 euro su un patrimonio molto più piccolo del precedente. È il caso in cui la pianificazione anticipata, con polizze, donazioni o patti di famiglia, incide di più.

Domande frequenti Calcolo imposta di successione

Quanto si paga di imposta di successione nel 2026?

Dipende dal rapporto di parentela e dalla quota ricevuta: 4% oltre un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta, 6% oltre 100.000 euro per fratelli e sorelle, 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, 8% senza franchigia per tutti gli altri. La maggior parte delle successioni familiari non genera alcuna imposta.

La franchigia da un milione vale per l’eredità o per ciascun erede?

Per ciascun erede. Tre figli che ereditano insieme dispongono ognuno della propria franchigia da un milione di euro.

Chi calcola l’imposta, l’Agenzia delle Entrate o il contribuente?

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 il calcolo è a carico del contribuente, tramite il quadro EF della dichiarazione telematica. Per i decessi antecedenti resta la liquidazione d’ufficio con avviso.

Si paga qualcosa anche se l’imposta è zero?

Sì, se nell’eredità ci sono immobili: imposta ipotecaria e catastale (minimo 200 euro ciascuna, o misura fissa con i requisiti prima casa), imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali.

Le donazioni ricevute in vita riducono la franchigia in successione?

No. Il coacervo successorio è stato abolito: le donazioni pregresse non erodono più la franchigia utilizzabile alla morte del donante. Continuano invece a rilevare tra donazioni successive fatte dallo stesso donante allo stesso beneficiario.

Cosa succede se non presento la dichiarazione entro 12 mesi?

Si applicano sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione, riducibili con il ravvedimento operoso. Il ritardo blocca inoltre lo svincolo dei rapporti bancari e la voltura catastale degli immobili.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 346/1990 (TUS) e D.Lgs. 347/1990, come modificati dal D.Lgs. 139/2024; circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025; D.Lgs. 123/2025, Testo unico delle disposizioni in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

Il calcolatore fornisce una stima basata esclusivamente sui dati inseriti dall’utente ed elaborata nel browser, senza invio di informazioni al server. Non costituisce consulenza fiscale né sostituisce la verifica di un professionista abilitato, specie in presenza di usufrutto, beni all’estero, trust, imprese familiari o agevolazioni specifiche.

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

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