
Cassazione, Sezione lavoro · Settembre 2026
Tra il 16 e il 21 settembre 2026 la Corte di Cassazione ha depositato tredici sentenze sullo stesso tema, e in tutte ha dato torto all’INPS. Gli utili che una SRL lascia a riserva non possono essere usati per calcolare i contributi del socio che lavora nella società. Così cade una regola che l’Istituto applica dal 2003 a migliaia di artigiani e commercianti soci di SRL.
La notizia, in una riga
Se l’utile della SRL resta a riserva e la società non è in trasparenza fiscale, quell’utile non è reddito del socio: niente contributi IVS a percentuale su quella somma.
Di cosa stiamo parlando
Il socio di una SRL che lavora nell’azienda in modo abituale e prevalente, per esempio il titolare di un negozio o di un laboratorio costituito in società, deve iscriversi alla Gestione commercianti o artigiani dell’INPS. Paga due tipi di contributi:
- il contributo fisso sul reddito minimale (per il 2026, 18.808 €), dovuto in ogni caso;
- il contributo a percentuale, circa il 24%, sul reddito che supera il minimale, calcolato in dichiarazione nel quadro RR.
La questione riguarda il secondo. Secondo l’INPS, il reddito su cui calcolarlo comprendeva anche la quota di reddito della SRL spettante al socio, anche se l’utile non era stato distribuito ed era rimasto nella società. In pratica il socio pagava contributi su somme che non aveva mai incassato.
Come si è arrivati alle sentenze
Con la circolare n. 102 l’INPS stabilisce che per il socio lavoratore di SRL conta la sua quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società, qualunque sia la destinazione dell’utile. La regola viene ripresa ogni anno nelle istruzioni del quadro RR.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 3240) affermano che la base contributiva è la parte del reddito della SRL “attribuita” al socio in ragione della partecipazione. L’INPS legge “attribuita” come “calcolata pro quota”.
Prima apertura. La Cassazione (tra le altre, sentenze nn. 21540 e 23790 del 2019) esclude i contributi sugli utili del socio che non lavora nella SRL, e l’INPS si adegua con la circolare n. 84/2021. Per il socio che lavora, però, la regola resta quella del 2003.
La Sezione lavoro, con ordinanze interlocutorie, decide di trattare la questione del socio lavoratore in pubblica udienza, la sede riservata alle questioni di principio.
Udienza pubblica: le cause vengono discusse insieme. La Procura generale chiede di accogliere i ricorsi dell’INPS.
Depositate tredici sentenze conformi: nn. 25377-25383 (16 settembre), nn. 25465-25467 (17 settembre) e nn. 25628-25630 (21 settembre). Tutti i ricorsi dell’INPS vengono respinti.
Il caso deciso: una socia unica e i suoi utili accantonati
La sentenza n. 25377 è un buon esempio. Una socia unica e amministratrice lavorava a tempo pieno nella propria SRL ed era iscritta alla Gestione commercianti. Per gli anni 2015 e 2017 la società aveva chiuso in utile e lo aveva accantonato interamente a riserva. L’INPS le ha notificato avvisi di addebito per i contributi calcolati proprio su quegli utili. Tribunale e Corte d’appello di Milano le hanno dato ragione, e la Cassazione ha confermato.
Perché la Corte ha dato torto all’INPS
Le motivazioni sono costruite su cinque argomenti, che è utile conoscere perché valgono per tutti i soci nella stessa situazione.
1. La legge parla di redditi “denunciati ai fini IRPEF”
La norma che fissa la base contributiva di artigiani e commercianti, l’art. 3-bis del D.L. 384/1992, fa riferimento alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF. Per la Corte questa espressione decide tutto: conta il reddito che il socio dichiara come persona fisica, non quello prodotto dalla società.
2. Il reddito della SRL non diventa reddito del socio
Nelle società di persone (SNC, SAS) il reddito è imputato ai soci per trasparenza, anche se non lo prelevano (art. 5 TUIR). Nelle SRL no: la società è un soggetto distinto e paga l’IRES. Il suo reddito arriva al socio solo se l’utile viene distribuito oppure se la società ha scelto la trasparenza fiscale (artt. 115-116 TUIR). Moltiplicare il reddito della SRL per la percentuale di partecipazione produce un numero teorico, non un reddito del socio. È così che la Corte rilegge le Sezioni Unite del 2010: “attribuita” significa imputata fiscalmente, non calcolata sulla carta.
3. I contributi devono avere una base precisa nella legge
I contributi sono una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 della Costituzione): chi deve pagare e quanto deve stabilirlo la legge. L’interprete non può sostituire il reddito “denunciato” con il reddito che il socio “avrebbe potuto” incassare. La Corte richiama anche la Corte costituzionale (sentenza n. 354/2001) sulla tendenziale coincidenza tra base fiscale e base previdenziale.
4. Lasciare l’utile in azienda non è elusione
L’INPS sosteneva che il socio, soprattutto se unico o di maggioranza, potesse decidere da solo di non distribuire l’utile per ridurre i contributi. La Corte ha respinto l’argomento: accantonare può dipendere da normali ragioni d’impresa e non è, di per sé, un comportamento fraudolento. Nemmeno l’idea che più contributi significhino una pensione più alta autorizza ad allargare la base oltre quanto previsto dalla legge.
5. Tocca all’INPS provare
È l’ente a dover dimostrare che il reddito è stato imputato al socio, con la distribuzione degli utili o con la trasparenza. Il modello Redditi della società e la percentuale di partecipazione, da soli, non bastano. Diventano decisivi il bilancio, il verbale di destinazione dell’utile e la dichiarazione del socio.
Il principio, in parole semplici
Il socio che lavora nella SRL paga i contributi a percentuale sulla parte del reddito della società che gli è fiscalmente imputata e che dichiara ai fini IRPEF. Gli utili accantonati a riserva, in una SRL non trasparente, restano della società e fuori dalla sua base contributiva.
Cosa cambia e cosa no
| Situazione | L’utile arriva nella dichiarazione del socio? | Contributi a percentuale |
|---|---|---|
| Socio che lavora nella SRL, utile lasciato a riserva | No | Non dovuti |
| Socio che lavora nella SRL, società in trasparenza | Sì, pro quota, anche senza distribuzione | Dovuti |
| Socio che lavora nella SRL, utile distribuito | Sì, come dividendo (dal 2018 con ritenuta del 26%) | Da chiarire |
| Socio che non lavora nella SRL | Irrilevante | Non dovuti (circ. INPS 84/2021) |
| Iscrizione alla gestione e contributo sul minimale | — | Restano |
Cosa resta aperto.
- L’INPS non ha ancora aggiornato le proprie istruzioni: un adeguamento, come accaduto nel 2021, è atteso ma non ancora arrivato.
- Le sentenze non sono delle Sezioni Unite, anche se tredici decisioni conformi pesano molto sulle cause future.
- Non è chiaro come trattare ai fini contributivi l’utile accantonato quando, negli anni successivi, viene distribuito.
Calcolatore
Quanto hai versato in più? Il conto anno per anno
Inserisci il reddito imponibile della SRL degli ultimi anni e spunta quelli in cui l’utile è rimasto a riserva. Il calcolatore confronta i contributi IVS determinati come chiedeva l’INPS con quelli che risultano dal principio della Cassazione, usando minimale, scaglioni e massimale di ciascun anno.
| Anno | Reddito imponibile SRL (€) | Utile a riserva | Contributi in più |
|---|---|---|---|
| Totale | — | ||
Stima indicativa: considera solo la contribuzione IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale, con le aliquote dei titolari (circolari INPS annuali). Non considera riduzioni (over 65 pensionati, regime forfettario, nuovi iscritti 2025), interessi e sanzioni, e non tiene conto di quanto risulta effettivamente versato.
Tre situazioni che incontriamo spesso
Il socio unico che reinveste
Negozio o laboratorio in SRL unipersonale. Ogni anno l’utile resta in azienda per scorte, attrezzature o per ridurre i debiti con la banca.
È esattamente il caso delle sentenze.
La SRL di famiglia
Due soci al 50%: uno lavora in azienda, l’altro no. L’utile viene distribuito solo in alcuni anni.
Per il socio che lavora contano gli anni di accantonamento; per l’altro non ci sono contributi sugli utili.
La SRL in trasparenza
Pochi soci persone fisiche, opzione per la trasparenza fiscale esercitata anni fa.
Il reddito è imputato ai soci: le sentenze non cambiano il calcolo.
In pratica, adesso
- Dichiarazione in corso. Il quadro RR di Redditi PF 2026 (anno d’imposta 2025) può già tenere conto del principio della Cassazione. Poiché le istruzioni INPS dicono ancora il contrario, la scelta va fatta con il proprio consulente e documentata.
- Verbali di destinazione dell’utile. Da oggi sono un documento chiave: devono indicare chiaramente che l’utile è accantonato a riserva.
- Avvisi di addebito. Chi ha ricevuto richieste calcolate sugli utili accantonati ha ora un orientamento consolidato a cui fare riferimento.
- Scelte sugli utili. Distribuire, accantonare, rivedere il compenso degli amministratori: la decisione va presa guardando insieme fisco e contributi, non uno alla volta.
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Domande frequenti
Cosa hanno deciso le sentenze della Cassazione di settembre 2026?
Che gli utili di una SRL accantonati a riserva, se la società non è in trasparenza fiscale, non entrano nella base dei contributi IVS a percentuale del socio che lavora nella società. Sono tredici sentenze della Sezione lavoro depositate tra il 16 e il 21 settembre 2026, tutte con il rigetto dei ricorsi dell’INPS.
Vale anche per il socio unico amministratore?
Sì. La Corte ha escluso che la possibilità di decidere da solo se distribuire l’utile renda elusiva la scelta di accantonarlo. La sentenza n. 25377 riguarda proprio una socia unica e amministratrice.
Il contributo sul minimale è ancora dovuto?
Sì. Le sentenze riguardano solo la contribuzione a percentuale sul reddito che supera il minimale. Iscrizione alla gestione e contributo fisso restano invariati.
E se la SRL distribuisce gli utili?
Gli utili distribuiti arrivano al socio come dividendi. Per quelli formati dal 2018 si applica la ritenuta del 26% e il loro trattamento contributivo non è stato risolto dalle sentenze: serve un chiarimento.
L’INPS ha cambiato le sue istruzioni?
Non ancora. Nel 2021, dopo l’orientamento della Cassazione sui soci non lavoratori, l’Istituto si era adeguato con la circolare n. 84. Un intervento analogo è atteso.
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Riferimenti: Cass. civ., Sez. lavoro, sentenze nn. 25377-25383 del 16 settembre 2026, nn. 25465-25467 del 17 settembre 2026, nn. 25628-25630 del 21 settembre 2026 · Cass. SS.UU. n. 3240/2010 · Cass. nn. 21540/2019 e 23790/2019 · Corte cost. n. 354/2001 · Art. 3-bis D.L. 384/1992 · Artt. 5, 115 e 116 TUIR · Circolari INPS n. 102/2003, n. 84/2021 e circolari annuali su aliquote e minimali 2021-2026.
Articolo a scopo informativo: non sostituisce l’esame della singola posizione.
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